LEGGE REGIONALE 23 novembre 2006, n.17 - Disciplina regionale relativa al programma d''azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all''utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 ...

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 34 del 9

dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. La Regione, ai sensi degli articoli 92 e 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), disciplina:

    1. il programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui all'Art. 5 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

    2. l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari;

    3. l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonche' delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'Art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 152/2006 e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'Art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).

    Art. 2.

    Regolamenti regionali

  2. Alla disciplina prevista dall'Art. 1 si provvede con uno o piu' regolamenti regionali adottati a norma dell'Art. 47, comma 2, lettera b), dello statuto, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

  3. I regolamenti regionali disciplinano, in particolare:

    1. l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue delle aziende di cui all'Art. 1, comma 1, lettera c), comprensivo di produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e spandimento;

    2. la comunicazione dell'utilizzazione agronomica di cui alla lettera a), prevedendo procedure semplificate nonche' specifici casi di esonero dalla stessa per le attivita' di minor impatto ambientale;

    3. i divieti, le prescrizioni e le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica e per le operazioni di fertilizzazione azotata;

    4. i piani di utilizzazione agronomica e i piani di fertilizzazione;

    5. gli eventuali obblighi relativi alla tenuta di registri aziendali ed alla conservazione di documenti;

    6. i controlli, l'imposizione di prescrizioni nonche' l'emanazione di provvedimenti di divieto o di sospensione a tempo determinato dell'attivita' in caso di mancata...

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