Ordinanza emessa il 3 maggio 2006 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Mazzocca Domenico contro Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdot...

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 28258 del Ruolo Contenzioso civile dell'anno 2005 tra Mazzocca Domenico, elettivamente domiciliato in Napoli,via Vannella Gaetani n. 27, presso lo studio dell'avv. prof. Michele Sandulli, il quale lo rappresenta e difende, in virtu' di procura a margine dell'atto di citazione, attore, e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, p.zza Salimbeni n. 3, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Depretis n. 102, presso lo studio dell'avv. Andrea Moschiano, il quale la rappresenta e difende, unitamente all'avv. prof. Renato Scognamiglio in virtu' di procura in calce alla copia notificata della citazione, convenuta.

Letti gli atti e i verbali di causa;

Visto il decreto del 16 marzo 2006, emesso dal giudice designato ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 5/2003, applicabile alla specie trattandosi di declaratoria di nullita' o, in subordine di risoluzione, e risarcimento danni, relativamente ad operazioni di intermediazione finanziaria.

Sentite le parti all'udienza del 3 maggio 2006,

O s s e r v a

Preliminarmente questo Tribunale, come gia' avvenuto in analoghe ipotesi, ritiene di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n. 366/2001 con riferimento all'art. 76 della Costituzione nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi ed i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato e, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, nonche', in via subordinata, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 in relazione all'art. 76 della Costituzione, perche' difformi dai principi e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega 366/2001.

Ed invero, quanto alla non manifesta infondatezza della prima delle questioni di legittimita' costituzionale sopra indicate, si osserva che l'art. 12 della legge n. 366/2001 dispone: "Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

    1. - Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

  5. la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;

  6. un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

  7. la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi...

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