Ordinanza emessa il 26 settembre 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Pineta Pizzeria S.n.c. di Cecconi Gonnella Nora & C. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tolentino Contenzioso tributario - Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza soci...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la presente ordinanza.

In data 11 novembre 2005 viene notificato al ricorrente, esercente attivita' di ristorazione, atto di irrogazione sanzione (di Euro 104.926,92), calcolata sulla base del costo del lavoro di ciascun dipendente dal 1° gennaio 2002 al giorno della constatata violazione (16 novembre 2002), per aver impiegato lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatoria (e cio' in violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002, n. 73).

In data 20 dicembre 2005 il contribuente impugna l'atto per:

1) infondatezza nel merito;

2) illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002;

3) difetto di motivazione;

4) violazione dell'art. 13, d.lgs. n. 472/1997.

L'atto impugnato trae origine da P.V.C., redatto il 16 novembre 2002, con cui, a seguito di accesso, l'Agenzia delle entrate di Tolentino rileva nei locali del ristorante la presenza di n. 4 lavoranti, le quali "non risultano iscritte sul registro delle presenze e sul libro matricola".

In tale sede vengono esibite agli agenti comunicazioni di assunzione sottoscritte dal datore di lavoro e dagli stessi lavoratori, copia fotostatica del libro matricola e del registro presenze, trovandosi gli originali presso lo studio del commercialista.

10 giugno 2003: la Direzione provinciale del lavoro di Macerata irroga sanzione amministrativa per Euro 60,33, ex artt. 20 e 25 T.U. 1124/1965.

9 settembre 2003: l'ufficio INPS di Macerata, a completamento di verbale ispettivo iniziato il 21 giugno 2003, accerta per Giana Onorina un recupero contributivo di n. 12 serate lavorative per l'anno 2002 (una serata per ogni mese). Nessun recupero contributivo per le altre lavoranti, Matellicani Elisa, Vita Novella Maria, e De Angelis Maria, assunte ex art. 23, legge n. 56/1987 per una serata lavorativa, come da comunicazione di assunzione sottoscritta dal datore di lavoro e dagli stessi lavoratori.

Tali circostanze vengono confermate da dichiarazioni degli stessi lavoratori interessati (vedi documenti: 15, 16, 17, 18, di cui al ricorso), nonche' da altri dipendenti (vedi documenti: 19 e 20), si' da vincere - questa e' la tesi del contribuente - la presunzione (ora relativa, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005) che il rapporto sia sorto il 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Viene eccepito difetto di motivazione anche sotto il profilo dell'assunzione della base di computo (costo del lavoro) che costituirebbe un elemento vago, generico e astratto non sufficientemente determinato.

Chiede quindi che la sanzione venga limitata ad una sola giornata lavorativa per Matellicani Elisa, Vita Novella Maria e De Angelis Maria, per un complessivo costo del lavoro di Euro 120,00 (pari a sei ore per ciascun lavoratore); mentre per Giana Onorina, di attenersi alla quantificazione accertata dall'INPS (verbale del 9 settembre 2003) e cioe' ricalcolare la sanzione in base a n. 11 serate, per un costo del lavoro pari a complessivi Euro 440,00. Vengono riprodotte in tal senso dichiarazioni sottoscritte dagli stessi lavoratori, nonche' dai dipendenti Gobbi Rosa e Palazzesi Giuliana.

Con memoria depositata il 9 giugno 2006, si ribadiscono le eccezioni del ricorso con la seguente precisazione: illegittima e' l'assunzione del terminus a quo dal 1° gennaio 2002, anche perche' l'art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002 e' entrato in vigore solo dal 23 febbraio 2002, e conseguentemente non puo' avere valore retroattivo. La prova della durata effettiva dei singoli rapporti in contestazione risulta per tabulas (lettere di assunzione sottoscritte dalle lavoratrici, esibite agli agenti in sede ispettiva; comunicazioni di inizio e fine rischio INAIL e da mod. C/ASS al Centro impiego di Tolentino, effettuate nei termini di legge; estratti del libro matricola e del registro presenze da cui emerge che dette lavoratrici non avevano mai lavorato in ditta prima del 16 novembre 2002).

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