Ordinanza emessa il 30 agosto 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna - Cagliari sul ricorso proposto da Societa' Avicola S. Chiara contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rimborso di credito d'imposta - Mancato esercizio dell'opzione per differenti regimi di ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di rinvio iscritto al n. 964 del R.G.A. dell'anno 2001, riassunto da: Societa' Avicola S. Chiara, con sede in Sini, rappresentata e difesa dal dott. Sebastiano Deias presso il cui studio in Cagliari, nella via Cocco Ortu n. 75, e' domiciliata elettivamente, nei confronti di Agenzia delle Entrate - Ufficio di Oristano.

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Cagliari, la Societa' semplice Avicola S. Chiara espose di avere inutilmente presentato, con la dichiarazione IVA per l'anno 1988, richiesta di rimborso con procedura accelerata di un credito di imposta di " 20.166.000; ed impugno' il silenzio rifiuto dell'Ufficio finanziario.

L'Ufficio contesto' in giudizio il diritto al rimborso non avendo la societa' esercitato l'opzione, prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, per la rinuncia all'esonero degli adempimenti IVA.

La Commissione di primo grado, con decisione 14 marzo 1993, accolse il ricorso della Avicola S. Chiara, rilevando che l'art. 38-bis del suddetto decreto presidenziale n. 633 prevedeva il rimborso accelerato "in ogni caso", e che la necessita' dell'opzione era esclusa dall'art. 6 del d.l. n. 746 del 1983, poiche' il rimborso richiesto si riferiva all'acquisto di beni strumentali.

Contro la decisione l'Ufficio finanziario propose ricorso alla Commissione tributaria regionale, che lo accolse con sentenza 10 dicembre 1998 per i motivi dedotti dall'Ufficio IVA, sopra richiamati.

Contro tale sentenza ha ricorso per Cassazione la societa' Avicola S. Chiara.

La suprema Corte, con sentenza 27 aprile 2001, ha ritenuto fondata la doglianza riguardante "la mancata considerazione della concludente condotta della contribuente". Ha rilevato che l'art. 1, comma l, del d.P.R. n. 442 del 1997, aveva innovato con riguardo all'opzione, prevedendo che essa potesse desumersi da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili; ed ha sottolineato come, successivamente, l'art. 4, comma l, della legge n. 342 del 2000 avesse disposto che il predetto art. 1 doveva ritenersi applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 442 del 1997, sopra citato. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio, e disponendo che questa Commissione tributaria...

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