Ordinanza emessa il 27 luglio 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Salvi Piero contro Agenzia delle entrate - Ufficio di Civitavecchia ed altro Imposte e tasse - Autoveicoli (tassa sugli) - Determinazione della tassa - Omessa previsione legislativa di un meccanismo atto a determinare la progressivita' in ...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5133/05 depositato il 10 marzo 2005, avverso Cartella di pagamento n. 03220025 72 tasse auto 1998 contro Agenzia entrate ufficio Civitavecchia proposto dal ricorrente: Salvi Piero, piazza della Repubblica, 5, S. Severa no - 00059 Tolfa (RM), difeso da st. avv. Nicoletta Lalli, via Germanico, 96 - 00192 Roma; terzi chiamati in causa: Conc. Roma Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., via dei Normanni, 5 - 00184 Roma.

Visto il ricorso proposto da Piero Salvi, rappresentato e djfeso dall'avv. Nicoletta Lalli presso il cui studio in Roma, via Germanico, 96, elegge domicilio giusta delega a margine del ricorso;

Contro l'Agenzia delle Entrate di Civitavecchia.

Viste le eccezioni proposte dal ricorrente che eccepiva in particolare la tardivita' della richiesta impositiva e, in subordine, l'eccessivo valore.

Vista la costituzione in giudizio dell'Ufficio che eccepiva che il termine di prescrizione era quello decennale.

La costituzione in giudizio del Concessionario che eccepiva la sua mancanza di potere di procedere al discarico del ruolo.

Esaminati gli atti, ritenuto pregiudiziale sollevare questione di legittimita' costituzionale per i motivi appresso indicati.

Ha emesso la seguente ordinanza.

E' necessario, prima di entrare nel merito della causa, premettere un breve escursus delle normative che hanno regolato nel tempo e regolano tutt'ora il pagamento dell'imposta sugli autoveicoli e motoveicoli e i motivi che hanno giustificato la loro trasformazione nel tempo.

Fino all'entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 convertito il legge n. 53 del 28 febbraio 1983 l'imposta sugli autoveicoli era una tassa di circolazione.

Il suo pagamento, infatti, aveva uno scopo ben preciso: quello di contribuire alle spese di mantenimento delle opere pubbliche viarie in ragione della grandezza e, di conseguenza, del maggior consumo che i veicoli piu' grandi e piu' potenti causavano alla rete viaria pubblica. Quindi tale imposta aveva, secondo il legislatore, un preciso scopo risarcitorio. Tale inquadramento giuridico portava a due conseguenze importanti necessarie a giustificare la natura dell'imposta di circolazione.

La prima conseguenza era che l'ammontare dell'imposta era calcolata in base ai cavalli fiscali che non corrispondono tecnicamente in modo assoluto agli attuali KW e, tantomeno, agli allora gia' esistenti cavalli vapore (o agli attuali KW parimenti esprimenti ambedue la potenza del motore) ma dall'insieme di parametri determinati dalla potenza del motore, dalla sua cilindrata e della grandezza fisica del veicolo (vedi tabella allegata alla legge 463/55, necessari a determinare la capacita' di maggiore o minore usurabilita' delle vie pubbliche e, di conseguenza, calibrarne l'ammontare.

La seconda conseguenza era costituita dalla circostanza che tale imposta doveva essere pagata solo in caso di utilizzo effettivo del mezzo. Infatti, se per motivi vari il proprietario non utilizzava il mezzo per un periodo di tempo era esentato dal pagare 1'imposta per tale periodo.

Infine non e' da trascurare anche il fatto che la ricevuta del pagamento doveva essere affissa sul parabrezza dell'auto e cio' a riprova che esso costituiva un elemento indispensabile, al pari della carta di circolazione o di proprieta', che doveva accompagnare il veicolo affinche' esso fosse autorizzato a marciare.

Quindi nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore della legge n. 53/1983, non vi e' ombra di dubbio che la natura dell'imposta era quella di un imposta risarcitoria con tutte le conseguenze collegate a tale sua natura e che si sono sopra riportate.

Successivamente, con l'entrata in vigore della legge n. 53 del 28 febbraio 1983 la natura della stessa imposta cambia radicalmente.

Probabilmente tale modifica e' stata causata da motivi di natura economico- finanziaria del Paese e diretta ad ottenere un'entrata fissa e non...

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