Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di amministrazione straordinaria cosiddetta 'accelerata' - Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di un programma di ristrutturazione dell'...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonche' del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004; promossi con due ordinanze del 25 febbraio 2006 e del 20 febbraio 2006 dal Tribunale ordinario di Parma nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria ed altra e Banca Agricola Mantovana s.p.a., e tra Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria ed altra e Banca Popolare di Milano soc. coop. a r.l., iscritte ai numeri 328 e 329 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria e Banca Popolare di Milano soc. coop a r.l., nonche' gli atti di intervento di Parmalat s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi civili, con distinte ordinanze del 25 febbraio 2006 (n. 328 r.o. del 2006) e del 20 febbraio 2006 (n. 329 r.o. del 2006), il Tribunale ordinario di Parma - premesso che Parmalat s.p.a., con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 dicembre 2003, e' stata assoggettata a procedura di amministrazione straordinaria e che lo stesso Tribunale, con sentenza del 27 dicembre 2003, ha dichiarato lo stato di insolvenza della predetta societa', con estensione della procedura concorsuale a Parmalat Finanziaria s.p.a. e ad altre societa' facenti parte di un unico gruppo - ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:

  1. in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dall'art. 4-ter del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nella parte in cui consente l'esercizio delle azioni revocatorie previste dagli artt. 49 e 91 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), in costanza di un programma di ristrutturazione;

  2. nonche', con la sola ordinanza del 20 febbraio 2006, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6, comma 1-ter, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge n. 119 del 2004, come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 2004, nella parte in cui dispone che i termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e rende applicabile tale disposizione anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento;

  3. in riferimento all'art. 42 Cost., del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 347 del 2003, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, nella parte in cui prevede "una sostanziale espropriazione del credito" di cui all'art. 71 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

    che nella prima ordinanza di rimessione (n. 328 r.o.del 2006) si riferisce che Parmalat s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario, ha convenuto in giudizio Banca Agricola Mantovana s.p.a., per sentir revocare, ai sensi dell'art. 67 della legge fallimentare, i pagamenti effettuati da Parmalat s.p.a. a favore della convenuta nel corso del "periodo sospetto" per l'importo complessivamente indicato in citazione, chiedendo...

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