LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n.37 - Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1

dal 4 gennaio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi, finalita' e ambito di applicazione

  1. La Regione Piemonte riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche in generale.

  2. La Regione, in conformita' con la normativa comunitaria, statale e regionale vigente, valorizza gli ecosistemi acquatici e la fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, promuove e disciplina l'esercizio dell'attivita' alieutica, attua interventi di conservazione ambientale, promuove la ricerca e la sperimentazione scientifica.

  3. La Regione, con la collaborazione degli enti locali, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi:

    1. garantire la salvaguardia degli, ambienti acquatici e della fauna acquatica autoctona nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversita';

    2. provvedere alla tutela e, ove necessario, al ripristino degli ecosistemi acquatici;

    3. gestire e promuovere un esercizio dell'attivita' alieutica compatibile con l'ambiente quale fenomeno ricreativo e sociale;

    4. coinvolgere e responsabilizzare per una corretta fruizione degli ambienti acquatici il maggior numero di cittadini, in forma singola o associata;

    5. attuare le disposizioni comunitarie e nazionali relative alla conservazione degli habitat acquatici naturali e seminaturali come previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

    6. promuovere e coordinare attivita' di valorizzazione e incremento della fauna ittica autoctona regionale;

    7. sviluppare e diffondere la conoscenza della fauna acquatica, dell'ambiente in cui vive e delle metodologie per la tutela;

    8. promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'acquisizione di nuove conoscenze territoriali nei settori dell'ecologia degli ecosistemi acquatici, dell'idrobiologia, della biologia e della gestione della fauna acquatica;

    9. promuovere lo sviluppo di specifiche iniziative con finalita' legate ad attivita' di tutela ambientale, di divulgazione, di didattica, di fruizione turistica e ricreativa, riguardanti gli ecosistemi acquatici e l'attivita' alieutica.

  4. Lesercizio della pesca consentito in tutte le acque del territorio regionale, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, fatto salvo quanto disposto per la pesca nelle acque comuni del lago Maggiore dell'Italia e della Svizzera, disciplinata da apposita convenzione e accordi nell'ambito dei rapporti italo-elvetici.

  5. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali del territorio regionale.

    Art. 2.

    Funzioni della Regione

  6. Sono di competenza della Regione:

    1. le funzioni, legislativa, regolamentare e di adozione di normative tecniche e linee guida;

    2. la programmazione regionale, l'indirizzo e il coordinamento;

    3. i rapporti con l'Unione europea, con lo Stato, con le altre regioni, con enti nazionali ed enti regionali;

    4. la ripartizione delle disponibilita' finanziarie agli enti locali per l'attuazione delle funzioni conferite;

    5. l'approvazione di programmi e direttive di attuazione di misure e disposizioni comunitarie e nazionali;

    6. il coordinamento delle rilevazioni statistiche comunitarie, nazionali e regionali;

    7. il coordinamento per la realizzazione del sistema informativo regionale;

    8. l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;

    9. le attivita' di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e divulgazione;

    10. le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale.

  7. In caso di inadempienza da parte delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'Art. 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

    Art. 3.

    Funzioni delle province

  8. Le province esercitano le funzioni in materia di pesca ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.

  9. Le province adottano regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca e per il raggiungimento delle finalita' dei piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

  10. Le province, qualora sia accertata l'urgente ed eccezionale esigenza di tutelare l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, in particolare per quanto riguarda quello autoctono, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o meteorologiche, sentiti i comitati consultivi provinciali, vietano temporaneamente l'attivita' di pesca, anche per singole specie, su tutti o su parte degli ambienti acquatici di competenza o loro porzioni.

    Art. 4.

    Organizzazioni piscatorie riconosciute

  11. Sono riconosciute nel territorio regionale organizzazioni piscatorie non perseguenti fini di lucro ed istituite con atto pubblico o scrittura privata registrata. Tali organizzazioni sono suddivise in funzione delle loro caratteristiche:

    1. riconosciute a livello nazionale e con strutture periferiche ed iscritti in almeno in quattro province della Regione Piemonte;

    2. con almeno centocinquanta aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

  12. Il limite previsto dal comma 1, lettera b) puo' essere derogato dalla provincia competente per territorio; da un minimo di venticinque aderenti ad un massimo di cinquecento aderenti in possesso della licenza di pesca residenti nella provincia.

  13. Le organizzazioni piscatorie riconosciute hanno lo scopo di:

    1. organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi rappresentandoli negli organi consultivi;

    2. promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una maggiore consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale;

    3. collaborare con gli enti pubblici competenti ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi previsti nel settore della tutela e della gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna;

    4. proporre la nomina di propri agenti di vigilanza e curarne l'aggiornamento professionale o comunque disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza sul territorio;

    5. svolgere attivita' affidate dalle province;

    6. organizzare manifestazioni sportive in materia di pesca.

  14. La giunta regionale riconosce le organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera a), mentre compete alle province territorialmente competenti il riconoscimento delle organizzazioni piscatorie di cui al comma 1, lettera b).

    Art. 5.

    Comitati dei bacini di pesca

  15. I comitati dei bacini di pesca, di seguito denominati comitati di bacino, sono strutture associative di diritto privato regolarmente costituite con atto pubblico, perseguenti finalita' in armonia con la presente legge e operanti nell'ambito territoriale del bacino di pesca.

  16. Ai comitati di bacino partecipano associazioni e organizzazioni piscatorie riconosciute ed enti comunali in forma singola o consorziata operanti nel territorio del bacino.

  17. La costituzione del comitato di bacino e' promossa dalla provincia interessata, anche su iniziativa dei soggetti di cui al comma 2, sentito il parere del comitato consultivo provinciale, sui bacini di pesca individuati in coerenza con la pianificazione regionale di cui all'Art. 10; per ogni bacino di pesca si prevede un solo comitato di bacino.

  18. Le province stipulano convenzioni con i comitati di bacino per l'affidamento di attivita' e iniziative interessanti il bacino di pesca di competenza secondo modalita' stabilite dalle province stesse e riguardanti la pesca dilettantistica, la tutela della fauna ittica autoctona, la valorizzazione e la conservazione degli ambienti naturali, nonche' i centri ittiogenici e l'esercizio delle attivita' di vigilanza volontaria.

    Art. 6.

    Comitato consultivo regionale

  19. Il Presidente della giunta regionale, con decreto, costituisce il comitato consultivo regionale con funzioni consultive, tecniche e propositive in materia di disciplina della pesca e di difesa degli ambienti acquatici.

  20. Il comitato consultivo regionale esprime pareri in ordine alla pianificazione regionale di cui all'Art. 10 e formula proposte e suggerimenti per la tutela e la corretta gestione degli ambienti acquatici e dell'ittiofauna.

  21. Il comitato consultivo regionale e' cosi' composto:

    1. l'assessore regionale competente per materia o suo delegato che lo presiede;

    2. i presidenti o loro delegati dei comitati consultivi provinciali;

    3. un rappresentante designato da ogni organizzazione piscatoria riconosciuta rispondente ai requisiti di cui all'Art. 4, comma 1, lettera a);

    4. un rappresentante per ciascuno dei comitati consultivi provinciali, eletto tra i propri componenti e appartenente ad una organizzazione piscatoria;

    5. tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale ed operanti sul territorio regionale;

    6. un rappresentante designato dall'associazione piscicoltori italiani;

    7. tre rappresentanti dei comuni piemontesi, dei quali uno in rappresentanza dei comuni fino a cinquemila abitanti, designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali riconosciute a livello regionale;

    8. un rappresentante delle comunita' montane designato dalla delegazione...

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