LEGGE REGIONALE 18 settembre 2006, n.10 - Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l''anno finanziario 2006.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni varie

  1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella ´Aª - Entrata.

  2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella ´Bª - Uscita.

  3. Gli elenchi allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 si intendono aggiornati in conformita' alle variazioni ed ai riferimenti recati dalla presente legge e relative tabelle annesse.

  4. L'autorizzazione contenuta nell'Art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativo all'approvazione degli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa e' aumentata dell'importo di Euro 58.704.245,48 mentre e' autorizzata la contrazione di un mutuo di Euro 2.049.704.899,47 finalizzato alla copertura del saldo finanziario negativo connesso alla gestione degli esercizi pregressi.

  5. Attesa la disposizione contenuta nell'Art. 45, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione), e' fatta salva la facolta' con la legge regionale di approvazione del bilancio 2007 o con il relativo assestamento di bilancio di rinnovare l'autorizzazione alla contrazione di uno o piu' mutui per il finanziamento delle somme inutilizzate iscritte nell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale n. 5/2006, come modificato dalla presente legge.

  6. Improrogabilmente entro il 31 marzo 2007 le direzioni regionali devono far pervenire alla direzione regionale bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2004 e non pagati negli anni 2004, 2005 e 2006, per i quali al 31 dicembre 2006 sia intervenuta la perenzione amministrativa ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 25/2001 precisando gli estremi degli atti originali d'impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione del decreto ricognitivo di cui all'Art. 40, comma 4, della legge regionale n. 25/2001, come modificato dall'Art. 7 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29.

  7. I dirigenti delle predette direzioni regionali tenuti a trasmettere i dati di cui al comma 3 sono personalmente responsabili dell'esatto accertamento delle condizioni giuridiche che hanno fatto sorgere, da parte dei creditori, il diritto a reclamare l'assolvimento del credito stesso nei termini contenuti nell'Art. 37 della legge regionale n. 25/2001.

  8. Oltre al rispetto di ogni altra condizione prevista dalle vigenti leggi, l'iscrizione delle partite contabili perenti nel decreto ricognitivo di cui al comma 3 e' condizione indispensabile per l'adozione di atti finalizzati al relativo impegno e pagamento a carico dei competenti capitoli di bilancio concernenti i residui passivi perenti reclamati dai creditori.

  9. La direzione regionale bilancio e tributi e' autorizzata a procedere alla revisione dei residui perenti ricogniti, anche con la richiesta diretta di notizie alle strutture interessate circa la conservazione o la cancellazione delle somme a suo tempo ricognite. Trascorso il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, le voci di debito non motivatamente confermate per il mantenimento dei residui perenti ricogniti sono eliminate con decreto.

  10. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente Art. sono effettuati direttamente dalla struttura competente del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

  11. All'Art. 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 2:

      1) dopo le parole: ´prestiti obbligazionariª sono inserite le seguenti: ´, anche indicizzati a parametri non monetari,ª;

      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: ´Ai sensi dell'Art. 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle comunita' isolane, nonche' dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'Art. 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l'affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti sui quali la Regione esercita un controllo diretto o indiretto, purche' sottoposti al controllo degli organi di vigilanza sui mercati finanziari, nonche' l'investimento delle somme accantonate nel fondo di ammortamento anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa.ª;

    2. dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

      ´7-bis. Sono confermate, altresi', per l'anno 2006 le disposizioni contenute nell'Art. 5, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 10, relativo all'emissione di prestiti obbligazionari.ª.

  12. La Regione, al fine di conseguire l'azzeramento del disavanzo sanitario sulla base del piano sanitario riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale per il 2007-2009, approvato dalla giunta regionale in data 28 giugno 2006, in attuazione dell'Art. 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie e di contribuire allo smaltimento del debito sanitario accumulato e che si produrra' fino al conseguimento del pareggio nonche' al finanziamento dello sviluppo regionale, attiva un complesso di azioni basato:

    1. sul contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente, intervenendo su sprechi e inefficienze;

    2. sulla valorizzazione, previa ricognizione, del patrimonio regionale, da realizzare con l'incremento delle entrate derivanti dalla rivalutazione dei canoni e il contrasto della evasione, nonche' attraverso un piano di dismissioni di immobili non utilizzati per l'assolvimento di inderogabili pubbliche finalita';

    3. sull'attivazione della leva fiscale.

  13. Per il 2006, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'Art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo e' subordinata all'esito del confronto nella conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome.

  14. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l'autonomia fiscale regionale e' modulata, applicando criteri di progressivita', di salvaguardia dei settori produttivi piu' deboli, nonche' attraverso l'attivazione di tributi di scopo, sulla base delle finalizzazioni di cui al comma 12.

  15. In attuazione dell'Art. 129 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle misure per il risanamento del deficit delle aziende sanitarie, per l'anno 2007 il costo di produzione delle singole aziende sanitarie e del sistema sanitario regionale nel suo complesso e' fissato al livello dei costi definiti dal concordamento 2006, meno il 4,5 per cento dei costi dell'esercizio 2004, al netto del costo del personale. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 129 della legge regionale n. 4/2006 gli eventuali aumenti di costi, derivanti in particolare dall'attivazione di nuovi servizi, devono trovare copertura con l'aumento del fondo sanitario nazionale 2007 e non possono superare il 40 per cento dell'aumento stesso. Entro il 31 ottobre 2006, le aziende sanitarie inviano alla Regione il bilancio di previsione per il 2007 con un livello dei costi di produzione coerente con i limiti di cui al presente comma. Esperita la procedura del concordamento, entro il 30 novembre 2006, i bilanci di previsione sono approvati con apposito Art. della legge di bilancio 2007 della Regione, di cui costituiscono allegato. Sulla base delle proposte avanzate dalle aziende sanitarie ed a seguito della determinazione da parte del CIPE del fondo sanitario nazionale 2007 attribuito al Lazio, la giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ad apportare le eventuali variazioni ai bilanci di previsione entro i limiti di quanto previsto dal presente comma.

  16. La Regione, al fine di una razionale, efficiente ed efficace gestione dei beni immobili di sua proprieta', avvia un intervento straordinario di ricognizione del demanio e del patrimonio regionali, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che specifica, in un unico elenco, la destinazione, il possesso e l'utilizzo dei beni stessi. Sulla base della progressiva realizzazione del censimento, la Regione provvede:

    1. all'adeguamento, secondo la normativa vigente, dei canoni dovuti, ove difformi;

    2. alla riscossione dei canoni di cui alla lettera a) e delle eventuali morosita';

    3. alla definizione del piano di dismissioni di cui al comma 12, lettera b).

  17. La giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di demanio e patrimonio, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, definisce, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 16, nonche' specifici indirizzi e direttive per uniformare la gestione del patrimonio degli enti pubblici dipendenti dalla Regione alle disposizioni di cui al comma 16.

  18. Gli stanziamenti per l'anno 2006, relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci degli enti pubblici...

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