Ordinanza emessa il 30 maggio 2006 dal giudice di pace di Siracusa sul ricorso proposto da Oilid Khiari c/ Prefeffura di Siracusa Straniero - Espulsione amministrativa - Divieto di espulsione in favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge 'di nazionalita' italiana' - Estensione del divieto in favore degli...

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la riserva in esito all'udienza in camera di consiglio del 27 maggio 2005,

O s s e r v a

Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Siracusa il 4 maggio 2005 nei confronti di Oilid Khiari non appare sorretto da congrua motivazione, ad esempio per quanto attiene alla posizione anagrafica del ricorrente, mentre le informazioni del commissariato di P.S. di Mazara del Vallo vengono richiamate al solo scopo di rilevare "il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del provvedimento espulsivo"; eppure alla luce della documentazione allegata al ricorso e a quella acquisita in sede di udienza risulta che Oilid Khiari:

e' nato in Italia (a Mazara del Vallo) il 26 giugno 1979;

e' residente a Mazara del Vallo (per immigrazione da Civitanova Marche) dal 12 maggio 1999;

e' inserito in un regolare nucleo familiare - composto da madre, padre e tre fratelli dei quali egli e' il maggiore - come si apprende dal certificato dello stato di famiglia rilasciato dal comune di Mazara il 6 maggio 2005;

e' ufficiale il suo collegamento alla famiglia: un invito del Centro di servizio sociale per adulti - evidentemente riferito al figlio Oilid - e' stato inviato al padre, Abdelkarim, in data 24 maggio 2005 dall'assistente sociale.

Di tali elementi qualificanti non e' cenno nel decreto di espulsione, ove infatti viene, disposto "che lo stesso sia accompagnato alla frontiera" in violazione dell'art. 13, comma 15, che esclude l'applicazione di detta misura nei confronti dello straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Alla luce degli stessi elementi sembra poi sorprendente il riferimento "al concreto pericolo che lo stesso si sottragga alla esecuzione del provvedimento espulsivo", posto che la situazione familiare del ricorrente, ora riferita, rende drammaticamente inesigibile la spontanea ottemperanza a detto provvedimento che farebbe del cittadino tunisino Oilid Khiari "uno straniero in patria" in quanti avviato verso uno Stato (paradossalmente il suo) nel quale egli non ha alcuna radice.

Ebbene cio' precisato in linea di fatto, va rilevato in punto di diritto che tra i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dall'art. 2 della carta costituzionale rientra a pieno titolo il diritto all'unita' familiare; diritto che l'art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 garantisce anche nei confronti...

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