Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi regionali - Trattazione separata, per ragioni di omogeneita' di materia, di alcune questioni - Riserva di decisione sulle restanti. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dimessi dalle aziende sa...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Mario Loria per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per la Regione Liguria, Giandomenico Falcon, Andrea Manzi e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2006 e depositato il 28 febbraio 2006, ha impugnato numerose disposizioni dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali quelle di cui ai commi 286 e 287, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il comma 286 dispone che la cessione a titolo di donazione di apparecchiature e materiali dismessi da ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura e organizzazioni similari sia promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. Il comma 287 stabilisce che l'Alleanza promuove i contatti per facilitare le donazioni e produce un rapporto biennale sulle attivita' svolte, da inviare al Ministro della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

    Sostiene la Regione che tali disposizioni, nell'imporre il ricorso all'Alleanza senza tener conto delle iniziative gia' avviate per lo stesso fine dalla Regione, lederebbero le relative attribuzioni in materia di tutela della salute.

  2. - La Regione Veneto con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il l° marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

    Sostiene la ricorrente che tali disposizioni, nell'attribuire competenze e funzioni all'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo per le donazioni di apparecchiature e materiali dismessi, violerebbero l'autonomia patrimoniale riconosciuta e garantita alle Regioni dall'art. 119 Cost. e inciderebbero, altresi', su iniziative gia' intraprese dalla Regione, "concentrando in un unico organismo centrale l'esercizio di funzioni che spetterebbero alle Regioni, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.".

    Le disposizioni censurate, inoltre, inciderebbero sull'esercizio di attivita' attinenti alla materia "rapporti internazionali delle Regioni", rientrante nella potesta' legislativa concorrente, dettando norme che, nel prevedere organismi, nell'attribuire competenze specifiche e disciplinare attivita', priverebbero le Regioni di ogni potere e renderebbero impossibile la prosecuzione delle attivita' da esse intraprese, nonche' il rispetto di impegni gia' assunti.

  3. - La Regione Piemonte, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo 2006, ha impugnato, tra gli altri, i commi 286 e 287 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

    Tali norme interverrebbero nell'organizzazione di attivita' del Servizio sanitario regionale, "disponendo nel dettaglio di scelte di programmazione sanitaria locale e/o (...) di utilizzo di beni". In particolare, esse imporrebbero il ricorso all'Alleanza degli ospedali italiani "senza tener conto dell'esistenza di organismi regionali costituiti per le medesime finalita', incidendo ingiustificatamente sull'autonomia organizzativa degli enti".

  4. - La Regione Liguria, con ricorso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT