LEGGE REGIONALE 20 settembre 2006, n.15 - Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna.

Capo I F i n a l i t a'

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32

del 26 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha arprovato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e obiettivi

  1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attivita' connesse.

  2. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite la Regione persegue i seguenti obiettivi:

    1. incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche al fine di rafforzare e qualificare le imprese locali, attrarre le produzioni nazionali e internazionali, favorire la crescita professionale degli operatori del settore, diffondere la conoscenza dell'Isola;

    2. sostenere la distribuzione delle opere cinematografiche riguardanti la Sardegna mediante l'accesso ai circuiti di programmazione e la partecipazione a rassegne, festival e altre iniziative rivolte alla promozione e alla diffusione;

    3. promuovere le attivita' culturali inerenti il cinema secondo criteri di valorizzazione della qualita';

    4. incentivare l'attivita' di associazioni e circoli del cinema, l'esercizio cinematografico e l'incremento di spazi idonei alla fruizione in tutto il territorio regionale;

    5. favorire la formazione alle professioni del cinema e l'educazione all'immagine;

    6. assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione per fini culturali ed educativi, del patrimonio cinematografico e audiovisivo, con particolare riferimento a quello relativo alla Sardegna, anche con la collaborazione dell'ente pubblico radiotelevisivo e delle emittenti pubbliche e private;

    7. dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

    Capo II Interventi a favore della produzione

    Art. 2.

    Servizi alla produzione Sardegna film commission

  3. La Regione, attraverso lo sportello film commission, operante presso l'assessorato regionale competente, che con la presente legge assume la nuova denominazione di Sardegna film commission, promuove e valorizza il patrimonio artistico ed ambientale, le risorse professionali e tecniche e crea le condizioni per attrarre in Sardegna produzioni cinematografiche, audiovisive e televisive mediante:

    1. l'informazione e la divulgazione delle opportunita' e dei servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale;

    2. l'erogazione di servizi, informazioni, facilitazioni logistiche e organizzative;

    3. la promozione di opere cinematografiche ed audiovisive che valorizzano l'immagine e la conoscenza della Sardegna;

    4. la collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati, organismi di produzione e di servizi operanti in Sardegna nonche' con altri organismi nazionali e internazionali.

  4. La Sardegna film commission e' gestita da un organismo associativo senza fini di lucro cui partecipano la Regione, come socio di maggioranza, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro.

  5. La direzione della Sardegna film commission e' affidata, con procedura ad evidenza pubblica, ad una figura di ampia e documentata esperienza nel campo cinematografico che non abbia interessi diretti o concorrenziali nei confronti dell'attivita' dello stesso organismo. Il rapporto di lavoro del direttore della Sardegna film commission e' regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi al termine della medesima.

  6. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto della Sardegna film commission, previo parere della competente commissione consiliare da esprimersi entro trenta giorni.

    Art. 3.

    Centri di produzione

  7. La Regione promuove la realizzazione e l'allestimento, da parte di soggetti pubblici e privati, di strutture, spazi e centri dedicati alla produzione cinematografica e audiovisiva e favorisce l'accesso alle risorse previste nei programmi regionali per i settori produttivi ed a quelle previste dallo Stato e dall'Unione europea.

    Capo III Interventi per le opere di interesse regionale

    Art. 4.

    Opere di interesse regionale

  8. Gli interventi previsti dal presente capo riguardano opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna o aventi un diretto legame con la cultura, la lingua e l'identita' regionale e sono riservati:

    1. alla sceneggiatura;

    2. alla produzione di lungometraggi e di cortometraggi, cosi' come definiti dai commi 2 e 3 dell'Art. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

    3. alla distribuzione.

  9. Le opere devono essere prioritariamente destinate alla circolazione nei circuiti delle sale cinematografiche, anche qualora se ne preveda la successiva diffusione televisiva, mediante i circuiti home video ovvero via internet o editoriale.

  10. Sono escluse le opere tipicamente televisive come notiziari, reportage giornalistici e redazionali, talk show e le produzioni realizzate a scopi promozionali, pubblicitari e propagandistici.

  11. Gli interventi sono concessi nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in base al giudizio tecnico, artistico e di sostenibilita' economico-finanziaria espresso dalla commissione di cui all'Art. 11.

    Art. 5.

    Sviluppo della sceneggiatura

  12. La Regione, ai sensi dell'Art. 4, concede contributi ai progetti di sceneggiatura finalizzati alla produzione di lungometraggi di interesse regionale.

  13. Ogni anno possono essere selezionate fino ad un massimo di cinque opere scelte sulla base dei criteri previsti dall'Art. 12. Il contributo, limitatamente ad un'opera, e' concesso a favore di imprese individuali e societa' di produzione. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'Art. 12, almeno uno degli interventi deve essere destinato ad un giovane esordiente.

  14. Il contributo deve tener conto delle spese sostenute per lo sviluppo della sceneggiatura, per l'acquisizione di eventuali diritti letterari, per i sopralluoghi e per tutte le attivita' di preproduzione; esso e' concesso nella misura massima del 60 per cento delle stesse fino all'ammontare massimo di 50.000 euro per sceneggiatura, aumentabili a 80.000 euro per l'acquisizione dei diritti d'autore nel caso di sceneggiature tratte da opere letterarie.

    Art. 6.

    Produzione di cortometraggi

  15. La Regione eroga contributi per la produzione di cortometraggi di interesse regionale ai sensi dell'Art. 4.

  16. Il contributo e' concesso nella misura massima del 60 per cento delle spese, fino a un massimo di 40.000 euro.

  17. Il contributo e' concesso a favore di persone fisiche o giuridiche, con un adeguato riconoscimento dei progetti che vedano coinvolti i giovani.

    Art. 7.

    Produzione di lungometraggi

  18. Per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale ai sensi dell'Art. 4 la Regione concede prestiti a tasso agevolato.

    Art. 8.

    Fondo di rotazione per la produzione di lungometraggi

  19. Per le finalita' di cui all'Art. 7 e' istituito un fondo di rotazione la cui dotazione e' determinata in euro 1.200.000 per l'anno 2006 e in euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

  20. La gestione del fondo e' affidata a intermediari finanziari operanti nel territorio regionale, da individuarsi mediante procedimento a evidenza pubblica.

  21. I prestiti, di durata quinquennale, sono concessi previa fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non superiore al 40 per cento del costo del film, elevato al 50 per cento per le opere prime e seconde, fino a un ammontare massimo di euro 400.000 per ogni progetto, elevabili ad euro 500.000 in caso di coproduzione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT