LEGGE 5 dicembre 2006, n.21 - Provvedimenti urgenti per il funzionamento dell''ammistrazione regionale ed interventi finanziari.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 56 del 7 dicembre 2006)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Fermo biologico

  1. Alla tabella I di cui all'Art. 13, comma 8, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, e' apportata, per l'esercizio finanziario 2006. la seguente modifica in migliaia di euro:

    UPB 8.3.1.3.2 Capitolo 348105 + 16.000.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 6.400 migliaia di euro mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'Art. 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, per le finalita' previste dall'Art. 4 della legge medesima (UPB 4.3.2.6.2 - Capitolo 616806) e quanto a 9.600 migliaia di euro con parte delle disponibilita' dell'UPB 4.2.1,3.99 - capitolo 212527 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

    Art. 2.

    Interventi in favore dell'ESA

  3. Le disposizioni di cui all'Art. 1, comma 4, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, trovano applicazione nel biennio 2006-2007 e gli oneri conseguenti sono assicurati dall'Ente sviluppo agricolo (ESA) entro l'esercizio finanziario 2007.

  4. Alla tabella H di cui all'Art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

    UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546401 + 6.500;

    UPB 2.3.2.6.5 Capitolo 546403 + 3.610.

  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessivi 10.110 migliaia di euro, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 mediante riduzione di pari importo delle disponibilita' dell'UPB 4.2.2.8.1 - capitolo 613910 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

    Art. 3.

    Riscossione Sicilia S.p.a.

    1. Al fine di garantire le finalita' di cui al disposto dell'Art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'Art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile e' scelto dall'amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'Art. 2409-quinquies del codice civile.

    Art. 4.

    Valorizzazione del patrimonio immobiliare

  6. Dopo il comma 1 dell'Art. 9 della legge regionale 28...

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