Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2007 (dalla Provincia autonoma di Bolzano) Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni pubbliche - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali in societa' e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei dati ...

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro tempore della Provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 19 febbraio 2007 rep. n. 21710 (all. 1), rogata dal Segretario generale della giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 539 del 19 febbraio 2007 (all. 2), dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in G.U., S.O., Serie gen. n. 299 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con particolare riferimento ai commi da 587 a 591, da 725 a 730, da 733 a 735 e 1226 dell'articolo 1.

F a t t o

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 e' stata pubblicata la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006).

Essa riunisce in un unico articolo una congerie di disposizioni assai varie. Tra esse alcune (commi da 587 a 590) sono dedicate alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali in societa' e consorzi, altre (commi da 725 a 730 e da 733 a 735) disciplinano i compensi ed il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle societa' partecipate, fissando parametri peculiari con riferimento ad adempimenti di pubblicita' e cause di incompatibilita' alla carica, ed altre ancora (comma 1226), infine, individuano alcuni specifici adempimenti a carico di regioni e province autonome per la conservazione degli habitat naturali.

Benche' l'art. 1, comma 1363, legge n. 296/2006, nel contempo, contenga una disposizione generale di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che recita: "le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione", a ben vedere le disposizioni sopra citate finiscono per comprimere fortemente l'autonomia concessa alla Provincia odierna ricorrente in forza dello Statuto di autonomia e relative norme di attuazione, nonche' della legge cost. n. 3/2001, oltre a contrastare con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 Cost.

Di qui la necessita' della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 587 a 591, da 725 a 730, da 733 a 735 e 1226, della citata legge, alla luce dei seguenti motivi di

D i r i t t o

I) - Violazione degli artt. 3, 81, 97, 116, 117 e 119 Cost, e dell'art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione dell'art. 8, n. 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386. Violazione delle norme di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. 15 luglio 1988. n. 305, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268.

Il comma 587 introduce per le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali l'obbligo di comunicare annualmente (entro il 30 aprile) al Dipartimento della finzione pubblica alcuni dati, e segnatamente l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle societa' totalmente o parzialmente da esse partecipate, indicandone la ragione sociale, la misura della partecipazione, La durata dell'impegno, l'onere complessivo gravante a qualsiasi titolo sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo ed il trattamento economico ad essi spettante.

L'inosservanza dell'obbligo imposto con la disposizione richiamata (mancata o incompleta comunicazione dei dati) e' sanzionata dal comma 588 con il divieto assoluto in capo alle amministrazioni interessate di erogazione di somme a favore dell'ente partecipato o dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi.

Per l'ipotesi di mancata o incompleta comunicazione dei dati ed inosservanza del divieto di erogazione di cui al comma 588, il comma successivo prevede che una cifra pari alle spese sostenute da ciascuna amministrazione nell'anno venga detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nello stesso anno.

Le disposizioni in parola sono qualificate dal legislatore statale (comma 590) come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea.

Tuttavia, a ben vedere, le norme richiamate non possono rivestire il carattere di norme di principio, atteso il grado di estremo dettaglio che le caratterizza e la natura puntuale e vincolante delle disposizioni da esse dettate, peraltro assistite da sanzioni immediatamente precettive.

A nulla vale il richiamo del necessario rispetto degli obiettivi stabiliti a livello europeo, dal momento che le previsioni di cui ai commi 588 e 589 si rivelano evidentemente come strumenti non proporzionati a tale dichiarata finalita'.

Le funzioni nella specie attribuite al Dipartimento della funzione pubblica dal comma 587 si traducono, in realta', in una forma di controllo, anche di merito, costituzionalmente non prevista ed attribuita ad un organo statale privo dei necessari requisiti di indipendenza.

Pur non avendo in linea di principio la mera previsione di una raccolta di dati afferenti la partecipazione delle regioni o province in consorzi e societa' portata immediatamente lesiva, le norme qui contestate attribuiscono ad organi statali evidenti funzioni di controllo e correlati poteri sanzionatori non previsti dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione. In particolare, il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, rimette in via esclusiva alle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e Bolzano, rispettivamente, il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle due province. A sua volta, il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, recante "norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento", all'art. 4 nega che possano essere attribuite ad organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, in tutte le materie di competenza della Regione Trentino-Alto Adige o delle Province autonome.

Non puo' dunque ammettersi la legittimita' di un intervento legislativo quale quello qui in esame, dal momento che esso introduce strumenti anomali di controllo sulla gestione finanziaria regionale o provinciale, senza dubbio non consentiti nel corretto esercizio del potere di coordinamento della finanza regionale o provinciale. Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 266/1992 gia' citato, del resto, gli atti di indirizzo e coordinamento statali - ammesso che siano ancora consentiti dopo la revisione costituzionale del Titolo V operata nel 2001 - possono vincolare la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti.

Non si puo' dunque, ex adverso, invocare la titolarita' in capo allo Stato della potesta' di stabilire i principi fondamentali in materia di "coordinamento della finanza pubblica", cosi' come previsto dall'art. 117, comma 3, Cost. E' vero che la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha, di recente, sottolineato la dimensione "nazionale" degli interventi compiuti nell'esercizio ditale potesta' (v., ad es., sent. nn. 17 e 36 del 2004), ma non e' meno vero che il concetto stesso di coordinamento implica unicamente la fissazione di obiettivi e di paradigmi generali dell'azione, laddove, come si e' dimostrato, nella specie la normativa impugnata si caratterizza invece per introdurre precetti analitici e dettagliati, andando ben al di la' della semplice identificazione degli obiettivi dell'azione pubblica.

Anche ove fosse quindi possibile - cosa che comunque si nega - ricondurre le disposizioni impugnate nell'alveo della materia di competenza legislativa concorrente della "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica" di cui all'art. 117, comma 3, Cost., continuerebbero pertanto a sussistere i profili di illegittimita' costituzionale denunciati nella misura in cui le norme censurate non introducono principi fondamentali, bensi' disposizioni di dettaglio, direttamente applicabili ai destinatari e non cedevoli a fronte dell'esercizio della potesta' legislativa provinciale, e non si limitano ad indicare gli obiettivi ma impongono anche i mezzi per farvi fronte. Vi e' pertanto una lesione delle prerogative provinciali non giustificabile neppure con la competenza statale relativa all'armonizzazione dei bilanci pubblici ed al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, posto che le norme impugnate non sono norme tese a realizzare effetti finanziari, bensi' si risolvono in misure tipicamente organizzatorie, come tali estranee al contenuto proprio della legge finanziaria e afferenti ad una materia pacificamente riservata alla potesta' legislativa provinciale.

Deve rammentarsi, del resto, che la Provincia autonoma di Bolzano gode, in forza dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, di attribuzioni primarie specifiche in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto (art. 8, n. 1, Statuto T-T.A.). Inoltre, l'art. 17, d.lgs. n...

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