Ordinanza emessa il 17 luglio 2006 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana - Palermo - sull'appello proposto da Stapino Greco Corte dei conti - Giudizio di responsabilita' - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge censurata - Fase di appello - Possibilita' di chie...

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 44/A/2006/ORD, nel giudizio in materia di responsabilita' amministrativa iscritto al 1820/A/RESP del registro di segreteria e promosso dal sig. Stapino Greco, col patrocinio dell'avv. Angelo Cuva, avverso la sentenza n. 1863/2005 della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella Camera di consiglio del 27 giugno 2006, il relatore, consigliere Salvatore Cilia, l'avv. Cuva e il Vice Procuratore generale Diana Calaciura.

F a t t o

Con atto di citazione depositato in segreteria il 27 dicembre 2004, la Procura regionale - prendendo spunto dalla segnalazione del Collegio dei revisori, in data 4 dicembre 2003, dell'Ente "Fiera del Mediterraneo" concernente il mancato versamento, fra l'altro, dei contributi previdenziali e assistenziali del personale dipendente, e dopo avere ritenuto di non ascrivere qualsiasi responsabilita' a carico del sig. Francesco Biondo, dirigente amministrativo dell'Ente - ha convenuto in giudizio il dott. Stapino Greco, nella qualita' di Commissario straordinario in carica all'epoca dei fatti, per sentirlo condannare alla somma di Euro 295.312,78 (pari alle sanzioni l'omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo 2002-2003), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Con la sentenza n. 1863/2005, la Sezione giurisdizionale, dopo avere rigettato la pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del convenuto (con riferimento al piu' recente orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione in merito alla spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione di responsabilita' sugli enti pubblici economici), riconosce la sussistenza del danno, la piena responsabilita' del convenuto (a livello di colpa grave) e il necessario nesso di causalita' e, non riscontrando alcun presupposto giuridico per l'applicazione del c.d. potere riduttivo, condanna il sig. Greco all'intero importo indicato nell'atto di citazione (peraltro rideterminato, per effetto di errori materiali in Euro 295.272,78), oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese di giudizio.

Con atto di appello depositato in segreteria il 15 dicembre 2005 l'avv. Cuva, da una parte, ha reiterato (analiticamente) l'eccezione del "difetto assoluto (formale e sostanziale) della giurisdizione della Corte dei conti" (rilevando peraltro la carenza di motivazione, sul punto, nella sentenza appellata), e, dall'altra, nel merito, l'infondatezza dei presupposti della contestazione e la non imputabilita' del danno, sia perche' il mancato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e' da attribuire esclusivamente alla circostanza che l'Ente non disponeva dei necessari mezzi finanziari (anche perche' "si doveva prioritariamente provvedere al pagamento delle retribuzioni al presonale dipendente... al fine di evitare il grave ed irreparabile danno della interruzione dell'attivita' fieristica di interesse pubblico"); sia perche' la revoca di un mandato (di Euro 403.606,00) gia' emesso, per il pagamento dei contributi INPS per il periodo giugno-dicembre 2002 (evocata dalla Procura regionale come indizio di responsabilita), rispondeva, in effetti, ad una "scelta obbligata", stante che la "disponibilita" di cassa presentava, in effetti, una scopertura di Euro 178.018,10; sia perche' le spesa per consulenze (di cui si e' parlato ampiamente tanto nell'atto di citazione quanto nella sentenza di primo grado) erano in gran parte "indispensabili" e non discrezionali in quanto strutturalmente finalizzate alla realizzazione degli eventi fieristici (che costituiscono l'attivita' istituzionale dell'Ente) (mentre altre avevano lo scopo di studiare i meccanismi per la trasformazione dell'Ente in S.p.A., per la quale l'assessore regionale...

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