Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso regionale - Pluralita' di questioni attinenti a materie diverse - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni. Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Clausola di salvaguardia delle competenze statutarie delle Regioni a statuto speciale e d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 3 ed il 4 marzo 2006 ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 28, 29, 30, 35, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Regione Toscana ha promosso, con ricorso notificato a mezzo posta il 22 febbraio 2006, pervenuto al Presidente del Consiglio dei ministri il 2 marzo 2006 e all'Avvocatura generale dello Stato il 25 febbraio 2006, e depositato il successivo 28 febbraio (reg. ric. n. 28 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

    Il comma 597 dispone che "Ai fini della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo tra Governo e regioni, e' predisposto sulla base della proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".

    Secondo il successivo comma 598, "I principi fissati dall'accordo tra Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire che:

    1. il prezzo di vendita delle unita' immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

    2. per le unita' ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facolta' di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente more uxorio purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

    3. i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno".

    La legge in esame, al comma 599 dell'art. 1, stabilisce che "Agli immobili degli Istituti proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni".

    Infine, il comma 600 del citato art. 1 della legge n. 266 del 2005 prevede la facolta' per gli enti e gli istituti proprietari di affidare a societa' specializzate "la gestione delle attivita' necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli beni immobili".

    La Regione Toscana ricostruisce, sinteticamente, l'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, soffermandosi, in particolare, sull'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale e' stata ampliata la sfera delle attribuzioni regionali, "includendovi la gestione e l'attuazione degli interventi, nonche' la fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e la determinazione dei canoni".

    Secondo la ricorrente, siffatto ampliamento delle competenze regionali sarebbe stato "confermato" dalla riforma dell'art. 117 Cost.: infatti, l'edilizia residenziale pubblica, che non e' compresa tra le materie di cui al secondo comma, ne' fra quelle di cui al terzo, rientrerebbe nella competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

    Pertanto, non spetterebbe allo Stato, bensi' alle Regioni, dettare la disciplina delle procedure semplificate per la dismissione dei beni di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. A nulla varrebbe, di conseguenza, la previsione, contenuta nel comma 597 dell'art. 1 della legge impugnata, secondo cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato "previo accordo tra Governo e regioni", in quanto nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., solo la fonte legislativa regionale e' "legittimata ad intervenire con la disciplina compiuta".

    1.1. - Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in giudizio, limitandosi ad affermare che "il comma 587 [recte: 597] prevede un "accordo" tra Governo e regioni, e quindi appare preferibile attendere che esso sia concluso", e concludendo per la reiezione del ricorso proposto dalla Regione Toscana.

  2. - La Regione Veneto ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 29 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale di numerose disposizioni della legge n. 266 del 2005 e, tra queste, dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.

    La ricorrente assume che l'alienazione degli immobili di proprieta' degli I.A.C.P. rientri nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, di potesta' legislativa residuale della Regione, sicche' le norme impugnate sarebbero illegittime per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.

    Inoltre, ad avviso della difesa regionale, il comma 598, prescrivendo "in modo molto dettagliato e specifico" le finalita' da perseguire mediante l'accordo tra Governo e Regioni, finirebbe con il predeterminare il contenuto del medesimo accordo. Il legislatore statale, dunque, avrebbe individuato non soltanto "le scelte politiche di fondo, gli indirizzi, ma anche la disciplina piu' specifica, di alienazione e reinvestimento".

    Infine, la normativa impugnata risulterebbe lesiva anche dell'autonomia finanziaria e patrimoniale della Regione, in quanto porrebbe "vincoli alla disposizione del patrimonio immobiliare e all'utilizzo dei proventi che derivano dall'alienazione dello stesso, in violazione, ancora una volta, dell'art. 119 della Costituzione".

    2.1. - Con atto depositato il 14 marzo 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito in giudizio, limitandosi a contestare genericamente l'ammissibilita' e la fondatezza delle avverse censure.

  3. - La Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha promosso, con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo (reg. ric. n. 30 del 2006), questioni di legittimita' costituzionale di numerose...

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