Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi regionali - Trattazione separata, per ragioni di omogeneita' di materia, di alcune questioni - Riserva di decisione sulle restanti. Sanita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazion...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi da 279 a 281 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio e il 1°, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 35, 36, 38, 39 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria e Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre separati ricorsi di analogo tenore, notificati il 27 febbraio 2006 e depositati i successivi 3 e 4 marzo 2006, le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato in via principale, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), tra cui l'art. 1, commi 280 e 281, per violazione degli artt. 117, terzo comma (relativamente alla "tutela della salute"), 118 e 119 della Costituzione, nonche' del principio di ragionevolezza. La Regione Friuli-Venezia Giulia fa riferimento anche agli artt. 5, n. 15 (recte: n. 16), 8, 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

    Le ricorrenti premettono che l'art. 1, comma 279, della legge impugnata prevede il concorso dello Stato nel ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004, ma che l'erogazione degli importi da parte dello Stato e' anzitutto "subordinata all'adozione, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di copertura del residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni".

    Inoltre l'art. 1, comma 280, subordina tale concorso anche al conseguimento, entro il 31 marzo 2006, dell'intesa sul Piano sanitario nazionale 2006-2008 in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e, nel medesimo termine, di una seconda intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, tra cui particolari misure organizzative relative alle c.d. liste di attesa per le prestazioni sanitarie.

    Un'ulteriore condizione viene poi posta alle Regioni che nel periodo 2001-2005 abbiano registrato un disavanzo medio pari o superiore al 5%, ovvero, nell'anno 2005, un incremento del disavanzo rispetto al 2001 non inferiore al 200%: in tali casi, si prevede (art. 1, comma 281) la stipula di un accordo tra la Regione interessata e i ministri della salute e dell'economia e delle finanze, per l'adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

    Le condizioni poste da entrambi i commi sono, a parere delle ricorrenti, costituzionalmente illegittime.

    In primo luogo, esse violerebbero la competenza legislativa concorrente e le attribuzioni amministrative della Regione in materia di "tutela della salute" (artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione), giacche' istituirebbero un "collegamento necessario tra il finanziamento statale, resosi indispensabile in relazione ad attivita' di assistenza gia' prestata, e il consenso della Regione" sulle previsioni del Piano sanitario 2006-2008 e sulle misure organizzative concernenti le liste di attesa, con particolare riguardo alla destinazione di una quota minima di risorse da vincolare al contenimento dei tempi e alle modalita' di realizzazione del centro unico di prenotazione (art. 1, comma 280, lettera d), alla attivazione di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa (art. 1, comma 280, lettera e), alla competenza del comitato Stato-Regioni previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 in punto di certificazione degli interventi attuativi del Piano di contenimento delle liste di attesa.

    Cosi' disponendo, il Legislatore statale avrebbe compresso l'autonomia regionale in modo illegittimo e irragionevole (art. 97 della Costituzione), posto che le intese e l'accordo previsti dalle norme impugnate solo all'apparenza sarebbero liberamente sottoscrivibili o rifiutabili, mentre nella realta' essi sarebbero imposti alla Regione "dalla urgente necessita' di ottenere il contributo finanziario dello Stato".

    Sarebbe in particolare lesiva del principio di ragionevolezza la previsione che l'accordo previsto dall'art. 1, comma 281, della legge impugnata, benche' originato dal disavanzo passato, concerna l'adeguamento al Piano sanitario per gli anni a venire.

    In secondo luogo, ponendo condizioni che non attengono direttamente alle cause del disavanzo finanziario e che quindi non incidono "sulle fonti di entrata o sui livelli delle prestazioni", le norme impugnate si porrebbero altresi' in contrasto con l'art. 119, quarto comma, della Costituzione, per il quale alla Regione spetta il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuitele.

  2. - Con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il 3 marzo 2006 anche la Regione Piemonte ha impugnato, tra l'altro, gli stessi commi 280 e 281 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, per contrasto con gli artt. 97, 119 e 120 della Costituzione.

    La ricorrente sostiene, anzitutto, che misure legislative concernenti la disciplina del finanziamento del servizio sanitario "dovrebbero necessariamente essere oggetto di preventiva verifica ed accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni".

    Inoltre, sarebbe costituzionalmente illegittimo vincolare il ripiano finanziario di un disavanzo pregresso a "future determinazioni" tra Stato e Regioni, che ne verrebbero per cio' stesso unilateralmente condizionate.

  3. - A propria volta la Regione Toscana, con ricorso notificato il 2 marzo 2006 e depositato il 28 febbraio 2006, ha, tra l'altro, proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 280 e 281, della legge n. 266 del 2005, in relazione agli artt. 117, terzo comma ("tutela della salute") e 119 della Costituzione.

    La ricorrente premette che il disavanzo finanziario nel settore sanitario non sarebbe dipeso da "cattiva gestione", ma "dalla sottostima del fondo sanitario nazionale e dall'inattuazione del federalismo fiscale".

    Cio' detto, le norme impugnate avrebbero illegittimamente subordinato la disponibilita' del ripiano finanziario dello Stato all'assunzione di "futuri obblighi", privi di collegamento con le cause del disavanzo, e nel contempo avrebbe chiuso "ogni rivendicazione futura su eventuali disavanzi sorti negli anni passati, dei quali dovra' farsi carico la Regione", le cui competenze in materia di tutela della salute e la cui autonomia finanziaria sarebbero cosi' state lese.

  4. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 2006 e depositato il 1° marzo 2006 anche la Regione Veneto ha, tra l'altro, impugnato l'art. 1, commi 279 e 280, della legge n. 266 del 2005, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

    La ricorrente osserva che le norme impugnate "appaiono viziate da intrinseca irragionevolezza, in quanto subordinano il ripiano del disavanzo da parte dello Stato ad attivita' delle Regioni, che non presentano profili di connessione con il ripianamento stesso": tale irragionevolezza ridonderebbe nella lesione della "autonomia regionale" tutelata dagli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

  5. - Anche la Regione Campania, con ricorso notificato il 27 marzo 2006 e depositato il 3 marzo 2006 ha, tra l'altro, impugnato l'art. 1, comma 280, della legge n. 266 del 2005, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

    Secondo la ricorrente, tale norma, nel legare il ripiano di disavanzi pregressi a "futuri obblighi" della Regione e nel precludere "alle Regioni ogni possibile rivendicazione futura per gli eventuali disavanzi", lederebbe l'autonomia finanziaria regionale.

  6. - Si e' costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con memorie di analogo tenore (salvo che nel giudizio promosso dalla Regione Campania, ove l'Avvocatura si e' riservata di "argomentare [...] dopo che sara' raggiunta l'intesa prevista dal comma 280" impugnato).

    Dopo avere eccepito l'inammissibilita' delle censure svolte dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Veneto in relazione al principio di ragionevolezza e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, l'Avvocatura osserva che il solo parametro idoneo sarebbe costituito dal riparto costituzionale delle competenze: in particolare, le norme impugnate verterebbero nella materia della "tutela della salute", fissando obiettivi di programmazione sanitaria e di contenimento della spesa di certa spettanza statale, anche alla luce del carattere "incentivante" del finanziamento dello Stato, gia' affermato da questa Corte (sentenza n. 36 del...

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