Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse - Irap - Non deducibilita' dalla base imponibile dell'Irpef - Denunciata violazione del principio della capacita' contributiva nonche' lamentata irragionevolezza e disparita' di trattamento tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti - Difetto motivazione sulla rilev...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), promosso con ordinanza del 24 febbraio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sul ricorso promosso dallo Studio legale amministrativo degli avvocati Francesco Paolucci e Rolando Roffi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, Direzione regionale dell'Emilia-Romagna ed altre, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di costituzione dello Studio legale amministrativo degli avvocati Francesco Paolucci e Rolando Roffi nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Vittorio Paolucci e Massimo Letizia per lo Studio legale amministrativo degli avvocati Francesco Paolucci e Rolando Roffi, e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Bologna solleva, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui l'IRAP non e' deducibile dalle imposte sui redditi;

che...

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