Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Stato civile di un neonato - Alterazione nella formazione di un atto di nascita - Trattamento sanzionatorio - Denunciata violazione del principio di eguaglianza rispetto a fattispecie assimilabili - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. pen., art. 56...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza del 31 agosto 2005 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di M.G. ed altro, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 31 agosto 2005, la Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice penale nella parte in cui prevede - quale sanzione in caso di falsita' nella formazione dell'atto di nascita di un neonato - la pena della reclusione da cinque a quindici anni, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la pena comminata sarebbe irragionevolmente elevata se comparata con quelle, piu' miti, previste per condotte non solo simili ma addirittura piu' gravi;

che il Collegio rimettente espone che, con sentenza del Tribunale di Salerno, R.C. e G.M. sono stati dichiarati colpevoli del delitto di alterazione di stato previsto dall'art. 567, secondo comma, cod. pen., per avere reso false dichiarazioni di paternita' naturale - rispettivamente in data 31 luglio 1982 e 18 agosto 1983 - in relazione a due neonate partorite da donne che non consentivano di essere nominate, e che, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli imputati sono stati condannati alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ciascuno;

che avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno - che in data 26 maggio 2004 ha confermato la decisione di primo grado - gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per diversi motivi;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nel sostenere l'infondatezza di tali motivi, ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, cod. pen., per violazione dei...

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