Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Definizione agevolata della lite fiscale pendente in grado di appello - Diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria - Impugnazione - Competenza dell'organo giurisdizionale presso cui pende la lite - Lamentata irragionevole disparita' di trattamento rispetto...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 (rectius: dell'art. 16, comma 8) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), promosso con ordinanza del 20 marzo 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Modena sul ricorso promosso da Valeria Zanni contro l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Modena, iscritta al n. 418 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 2006 la Commissione tributaria provinciale di Modena ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 (rectius: dell'art. 16, comma 8) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003);

che dinanzi alla Commissione tributaria provinciale il contribuente ha impugnato il provvedimento di diniego della domanda di definizione della lite fiscale pendente, in grado d'appello, dinanzi alla Commissione tributaria regionale;

che il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale della norma censurata - che imporrebbe una declaratoria di incompetenza - perche', prevedendo che il provvedimento di diniego e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale presso cui pende la lite, essa irragionevolmente darebbe luogo ad una disparita' di trattamento in relazione al grado di giudizio, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, difatti, nel caso in cui la lite di cui si chiede la definizione sia pendente in primo grado, la controversia sul diniego puo' essere conosciuta nel doppio grado di merito, al contrario di quanto avviene allorche' la lite di cui si e' chiesta la definizione penda in secondo grado;

che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo...

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