DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 novembre 2006, n.353 - Regolamento di esecuzione dell''Art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») il cui Art. 96 autorizza l'Amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. disponibilita' finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Visto che il comma 3 dell'Art. 96 della citata legge regionale n. 29/2005 stabilisce che, con regolamento, sono definiti i criteri, la procedura e le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, tenuto conto di quanto stabilito dall'Art. 47 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'Art. 96 della legge regionale n. 29/2005, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2276;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento di esecuzione dell'Art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'Art. 96 della legge regionale n.

29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), di seguito denominata legge, disciplina i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ivi previste a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

  2. Il presente regolamento disciplina altresi' gli obblighi e gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni medesime.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica:

    1. al Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'Art. 98, comma 5, della legge, di seguito denominato Comitato di gestione;

    2. a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede a Udine, di seguito denominato Mediocredito;

    3. alle banche iscritte all'albo di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), convenzionate con Mediocredito ai sensi dell'Art. 96, comma 2, della legge, di seguito denominate banche;

    4. alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, di seguito denominate imprese.

    Art. 3.

    Regime d'aiuto

  4. Le agevolazioni sono concesse in regime «de minimis», nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

  5. L'entita' dell'aiuto in termini «de minimis» e' determinata in base alle modalita' di calcolo previste dall'allegato «A».

    Art. 4.

    Imprese beneficiarie

  6. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5, beneficiano delle agevolazioni le imprese di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d) iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attivita' dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attivita' economica come specificati, ai sensi della normativa vigente, con decreto del direttore centrale delle attivita' produttive.

  7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere alle agevolazioni, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. (regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'Art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000»), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

  8. Le domande per l'accesso alle aggevolazioni possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli purche' siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA. L'avvenuta iscrizione e' comunque documentata e accertata entro la data di concessione dell'agevolazione.

    Art. 5.

    Imprese escluse

  9. Non possono beneficiare delle agevolazioni le seguenti tipologie d'impresa:

    1. le imprese che operano nel settore dei trasporti e negli altri settori esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001;

    2. le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.

    Art. 6.

    Iniziative finanziabili

  10. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative concernenti i seguenti programmi di investimento:

    1. l'ammodernamento e l'ampliamento di immobili adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' dell'impresa;

    2. l'acquisto di macchine per il trasporto e movimento delle merci, di...

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