DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 novembre 2006, n.354 - Regolamento di esecuzione dell''Art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2006, n. 29, in materia di criteri e modalita'' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di...

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione

Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ´Disciplina organica del turismoª) il cui Art. 98 istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Visto che il comma 4 dell'Art. 98 della citata legge regionale n. 29/2005 stabilisce che, con regolamento, sono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 3 e definiti i criteri, la procedura e le modalita' d'intervento;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento di esecuzione dell'Art. 98 della legge regionale n. 29/2005 in materia di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), il cui Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;

Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2273;

Decreta:

E' approvato il ´Regolamento di esecuzione dell'Art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giuliaª, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 15 novembre 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'Art. 98 della legge regionale n.

29/2005 in materia di criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ´Disciplina organica del turismoª), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti ivi previsti a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.

  2. Il presente regolamento disciplina altresi' gli obblighi e gli adempimenti delle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento si applica:

    1. al Comitato di gestione del Fondo di cui all'Art. 98, comma 5, della legge, di seguito denominato Comitato di gestione;

    2. a Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. con sede a Udine, di seguito denominato Mediocredito;

    3. alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominate imprese.

    Art. 3.

    Regime di aiuto

  4. Le agevolazioni sono concesse in osservanza del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle comunita' europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

    Art. 4.

    Imprese beneficiarie

  5. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 5, beneficiano dei finanziamenti agevolati le imprese di cui all'Art. 2, comma 1, lettera c), iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attivita' dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attivita' economica come specificati, ai sensi della normativa vigente, con decreto del direttore centrale delle attivita' produttive.

  6. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere ai finanziamenti agevolati, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres. (regolamento recante ´Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'Art. 38, comma 3, della legge regionale n. 7/2000ª), pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n. 2.

  7. Le domande possono essere presentate anche da imprese che non abbiano ancora richiesto l'iscrizione ai predetti registri, albi e ruoli, purche' siano stati loro attribuiti i numeri di codice fiscale e di partita IVA...

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