LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2006, n.45 - Fondo rotativo per le PMI - Consolidamento delle passivita'' bancarie a breve e dell''indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 78 del

29 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Territori di intervento

  1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono i territori della Regione Abruzzo.

    Art. 2.

    Soggetti beneficiari

  2. I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unita' produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

  3. In particolare i soggetti beneficiari sono:

    1. le imprese artigiane, le PMI industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;

    2. i consorzi e le societa' consortili fra le imprese;

    3. le societa' consortili miste;

    4. le societa' di servizi cosi' come definite nell'ambito della legge n. 488/1992.

  4. Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

  5. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione europea con la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» (96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della comunita' europea n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.

    Art. 3.

    Operazioni ammissibili

  6. Il contributo e' concesso alle PMI di cui all'Art. 2, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passivita' a breve termine verso banche, e di indebitamento verso fornitori, dipendenti ed enti pubblici.

    Art. 4.

    Spese ammissibili

  7. Sono ammesse operazioni di consolidamento sulla passivita' globale a breve termine intendendo per passivita' globale la sommatoria dei seguenti valori: Pg = A+B.

  8. Per valore «A» si intende la media aritmetica dell'indebitamento mensile a breve termine, calcolato nei dodici mesi antecedenti la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, verso banche cosi' come risultante dai...

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