Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso regionale - Prospettazione di pluralita' di questioni - Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessit...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 27 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 4 marzo 2006 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Fiuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Con ricorso notificato il 27 febbraio 2006 e depositato il 4 marzo 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso, tra numerose altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), per violazione della legge costituzionale 31 febbraio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione e delle norme contenute nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, in collegamento con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. Come riferisce la Regione, la norma censurata dispone che "per gli anni 2006, 2007 e 2008, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005"; e che "in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario".

  3. La ricorrente, dopo aver premesso di non contestare ne' il proprio dovere di partecipare ai vincoli conseguenti al patto di stabilita', ne' il principio dell'accordo, che vale per tutte le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, censura, da un lato, la disposizione che pone il termine del "31 marzo di ciascun anno" per il conseguimento dell'accordo, dall'altro, la disposizione secondo la quale "in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le Regioni a statuto ordinario". Essa sostiene che il principio dell'accordo tra la Regione interessata ed il Ministero dell'economia e delle finanze ha il suo fondamento nella specialita' della finanza delle Regioni a statuto speciale, cui si correla anche la specifica dimensione delle funzioni legislative ed amministrative affidate a ciascuna di esse. In tale prospettiva, detto principio sarebbe svuotato di significato dalla norma censurata, la quale, disponendo che in caso di mancato accordo si applichino alle autonomie speciali i limiti di spesa dettati per le Regioni...

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