Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Zianna Roberto ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la n...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p., 606, comma 1, lettera e) c.p.p. e art. 10 della legge n. 46/2006, sollevata dal procuratore generale nel procedimento penale contro Zianna Roberto, Corsini Andrea e Fantino Edilio, osserva quanto segue in fatto e diritto.

La questione prospettata e' sicuramente rilevante nella fattispecie poiche' per effetto della nuova normativa diviene inammissibile l'appello presentato dal p.m. e da alcune parti civili avverso la sentenza di proscioglimento, emessa dal Tribunale di Bologna - Sezione distaccata di Porretta Terme il 16 giugno 2004.

Nel merito ritiene questa Corte non manifestamente infondata la eccezione di illegittimita' costituzionale degli articoli suindicati per violazione degli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione.

L'art. 111 Cost. precisa che il processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita'.

Tale principio non comporta necessariamente l'identita' dei poteri processuali, ma un diverso trattamento deve trovare una ragionevole motivazione e giustificazione alla luce e nel rispetto delle relative funzioni e delle esigenze di una corretta amministrazione della giustizia (vedi Corte cost. sent. 363/1991).

La funzione e le garanzie della parte privata sono genericamente individuate nel diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost.

Per converso la funzione del p.m. si dovrebbe, in modo ugualmente generico, individuare nell'accusa.

Tale tautologia non aiuta pero' a definire la reale funzione dell'accusa e della difesa.

Con riferimento al p.m. la specifica funzione e' stata individuata nell'esercizio obbligatorio dell'azione penale, previsto dall'art. 112 della Costistuzione.

Tale funzione non puo' essere intesa in senso strettamente formale e cioe' come mera formulazione dell'imputazione e richiesta di rinvio a giudizio, avendo una rilevanza e una portata ben piu' ampia, di cui si dira'; in ogni caso non esaurisce i compiti e le funzioni del p.m.

E' pertanto evidente che l'esistenza di un ragionevole criterio che giustifichi una diversa disciplina processuale del p.m. deve essere valutata alla luce delle sue funzioni complessive e non del solo esercizio dell'azione penale, anche se ovviamente tale ultima funzione, in quanto costituzionalmente garantita, assume maggiore rilevanza.

Non bisogna pensare all'azione penale come ad una sorta di potere autonomo ed insindacabile del p.m., con la garanzia dell'obbligatorieta' quale generica espressione dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

La garanzia e' in realta' sostanziale e nasce dalla funzione dell'azione penale che e' quella di definire il conflitto sociale, alla cui necessaria composizione secondo verita' tende il processo.

Tale "definizione" non puo' realizzarsi in forma meramente ipotetica e probabilistica, ma deve fondarsi su prove gia' raccolte dal p.m. che in effetti non puo' esercitare l'azione penale se non in piu' in presenza di una prova certa, utilizzabile in dibattimento (come si desume dal...

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