Ordinanza emessa il 2 novembre 2005 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile promosso da Cantarella Adriano contro Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale in composizione collegiale - Disciplina introdotta ...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti relativi alla causa civile iscritta al n. R.G. 10878/2005 osserva

In fatto

Con atto di citazione notificato in data 11 aprile 2005 il sig. Cantarella Adriano, correntista dell'Agenzia n. 7 di Napoli della S.p.A. Monte dei Paschi di Siena, riferiva di essersi rivolto nell'anno 1998 all'addetto alla consulenza finanziaria di tale agenzia che, consultato in merito a possibili investimenti, gli aveva prospettato l'acquisto di obbligazioni argentine con cedola annuale effettuato con ordini telefonici rispettivamente impartiti il 27 marzo, il 31 marzo ed il 30 giugno 1998 per il complessivo importo di ". 223.658.961. Riferiva ancora i Cantarella di aver regolarmente percepito gli interessi sino al 2002 quando era stato dichiarato il defaut dell'emittente.

Tanto premesso l'istante, assumendo che la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena aveva dato corso ad ordini d'acquisto non impartiti in forma scritta, non aveva fornito alcuna informazione circa le caratteristiche delle obbligazioni sottoscritte, non aveva valutato la bassissima propensione al rischio del cliente evincibile dai precedenti investimenti, non aveva informato l'istante sul basso rating dello strumento finanziario in questione ed aveva agito in evidente conflitto di interessi, in quanto partecipe del sindacato di collocamento dei titoli, inducendo l'attore ad accentrare gran parte della propria liquidita' su una sola tipologia di titoli, la conveniva in giudizio chiedendo al tribunale adito di dichiarare la nullita' degli ordini di acquisto impartiti e la responsabilita' della banca per l'investimento eseguito condannandola al risarcimento del danni patiti da ragguagliare alla mancata percezione degli interessi annui nella misura stabilita ed alla perdita del capitale.

Con comparsa di risposta notificata il 10 giugno 2005 la S.p.A. Monte dei Paschi di Siena resisteva alla domanda di cui invocava il rigetto deducendo che: a) le disposizioni dl acquisto delle obbligazioni risultavano validamente impartite in forma diversa da quella scritta; b) nessuna responsabilita' le era imputabile per il cattivo esito dell' investimento in quanto: 1) il cliente aveva ricevuto una dettagliata informativa circa i rischi dello strumento finanziario prescelto ed aveva sempre manifestato propensione verso investimenti ad alta remunerativita' accettando i rischi connessi; 2) all' atto dell' acquisto dei titoli la Repubblica Argentina non dava alcun segno di sofferenza economica e i titoli obbligazionari emessi avevano ancora un rating tale da risultare perfettamente appetibili sul mercato; 3) nulla comprovava il dedotto coinvolgimento nell'investimento di gran parte delle risorse finanziarie dell' attore e la partecipazione della banca al sindacato di collocamento dei titoli che, in ogni caso, non poteva reputarsi elemento da solo sufficiente a radicare un conflitto di interessi.

La convenuta, in relazione all' eventuale accoglimento della proposta domanda di nullita' dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari, spiegava poi domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna di parte attrice alla restituzione dei titoli in oggetto e delle somme percepite con le cedole medio tempore incassate.

Operata la notifica di memorie di replica ai sensi degli artt. 6 e 7, d.lgs. n. 5/2003, l'attore provvedeva a notificare alla banca convenuta istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 8 decreto legislativo cit. e ne curava il deposito in cancelleria in vista dell'adozione del decreto previsto dal successivo art. 12 ad opera dello scrivente, quale giudice relatore, il quale ritiene preliminarmente di dover affrontare la seguente questione di costituzionalita'.

I n d i r i t t o

L'art. 12 della legge di delega n. 366/2001 prevede che:

1) Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza, per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

  1. diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

  2. materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, successive modificazioni.

    2) Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

  3. la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

  4. l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di...

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