Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Pesca - Norme della Regione Toscana - Disciplina delle politiche regionali in materia di pesca professionale e acquacoltura - Ricorso dello Stato - Impugnazione di disposizione non indicata nella relazione ministeriale richiamata dalla delibera autorizzativa del ricorso - Inammissibilita...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 febbraio 2006, depositato in cancelleria il successivo 21 febbraio ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2006;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 13 febbraio 2006 e depositato, presso la cancelleria della Corte, il successivo 21 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettere a), e), ed s), 118, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione, anche in relazione al limite territoriale delle competenze legislative regionali, nonche' al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, degli articoli 1, commi 1, lettera b) e 2; 2, comma 1, lettere c), e), ed f); 3; 7, commi 7 e 8; 10; 11; 12; 13; 14; 18 e 19 della legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attivita' di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).

    Nell'evocare l'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., in ordine alla disciplina regionale dei distretti di pesca, la difesa dello Stato richiama, altresi', il regolamento (CE) n. 2371 del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) e il regolamento (CE) n. 3690 del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca).

    1.1.- Il ricorrente ha proposto l'impugnazione in esame nelle more del giudizio di costituzionalita' avente ad oggetto le questioni promosse dalla Regione Toscana avverso la legge delega 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura), nonche' il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima) e il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38), questioni decise con sentenza n. 216 del 2006. Il ricorrente, dando atto di questa circostanza, ha rilevato che, senza attendere l'esito dei suddetti giudizi, la Regione Toscana ha approvato la legge oggetto di censura.

    1.2.- La difesa dello Stato formula un primo gruppo di censure rispetto alle seguenti norme della legge regionale impugnata: art. 1, commi 1, lettera b), e 2; art. 2, comma 1, lettere e) ed f); art. 3 (comma 1, lettera d); artt. 7, commi 7 (lettere a e c), e 8; 12; 13; 14; 18 e 19.

    Il sospetto di illegittimita' costituzionale investe tali disposizioni, in quanto le stesse disciplinano le licenze di pesca e le autorizzazioni per la pesca a fini scientifici, anche in relazione alla pesca del novellame di alcune specie ittiche (in proposito il ricorrente richiama gli artt. 1, comma 1, lettera b; 2, lettere e ed f; 3, comma 1, lettera d; 7, comma 8; 12; 13; 14; 18 e 19), nonche' le modalita' di esercizio delle attivita' di pesca marittima, di cui all'art. 7, comma 7 (lettere a e c).

    Le richiamate norme regionali sarebbero lesive di piu' parametri costituzionali, nonche' del principio di leale collaborazione, e, in via preliminare, se ne assume la contrarieta' con il limite rappresentato dal dato territoriale.

    In proposito, il Presidente del Consiglio rileva, richiamando anche l'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), come il previgente art. 117 della Costituzione attribuiva alle Regioni competenze solo in materia di pesca nelle acque interne.

    1.3.- Le suddette disposizioni contrasterebbero, pertanto, in primo luogo, con l'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Il contingentamento delle licenze di pesca, infatti, costituisce il primo e piu' efficace strumento per preservare le risorse ittiche disponibili e, quindi, l'ecosistema di cui la fauna marina fa parte, in linea con le convenzioni internazionali in materia e con il diritto internazionale della pesca marittima. L'Unione europea e lo Stato hanno, in tale prospettiva, operato per ridurre il numero dei pescherecci e i "tempi" di pesca marittima. Pertanto, una gestione delle licenze di pesca a livello regionale e provinciale appare non compatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee e con la oggettiva mobilita' delle navi in uno spazio marino che e' per sua natura senza confini.

    Ulteriore profilo di doglianza risiede nella dedotta violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 120, primo comma, della Costituzione.

    Ed infatti, la produzione legislativa e regolamentare, nonche' l'esercizio delle competenze amministrative delle singole Regioni, non possono introdurre turbative alla corretta e fisiologica competizione tra imprenditori ittici operanti nell'ambito nazionale e in quello dell'Unione europea, riservando trattamenti e discipline piu' favorevoli a quelli localizzati in determinati territori regionali.

    Le norme impugnate contrasterebbero, altresi', con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 154 del 2004. Lo Stato ha, infatti, competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

    Le disposizioni in esame violerebbero anche l'art. 118, primo comma, della Costituzione. In via logicamente subordinata, la difesa dello Stato rileva che l'attivita' di pesca marittima richiede necessariamente l'esercizio unitario delle funzioni amministrative, con riflessi sulla funzione legislativa (in merito sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

    1.4.- Un altro gruppo di censure e' formulato rispetto agli artt. 2, comma 1, lettera c); 10 e 11 della legge regionale n. 66 del 2005, che "riservano" alla Regione, e per essa alla Giunta, la determinazione dei criteri di organizzazione dei distretti di pesca e di acquacoltura e dei contenuti minimi della strategia di sviluppo, nonche' le regole di procedura per il riconoscimento dei distretti, per l'emanazione dei relativi provvedimenti, per la revoca di quest'ultimi, nonche' la disciplina della partecipazione al finanziamento degli interventi. L'art. 11, in particolare, definisce le funzioni affidabili ai distretti.

    In via preliminare, la difesa dello Stato richiama la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), che all'art. 1, commi 366 e 367, contiene norme ordinamentali e di principio, in ordine ai distretti produttivi, adottate ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettere a) - anche in relazione al regolamento (CE) n. 2371/2002, del 20 dicembre 2002 (Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca), e al regolamento (CE) n. 3690/1993, del 20 dicembre 1993 (Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca) -, e) ed s), e 118 della Costituzione.

    Quindi, osserva come le disposizioni regionali impugnate determinino una irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i suddetti parametri costituzionali e con l'esigenza di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attivita' di pesca marittima, soprattutto se svolta in mare libero o nelle acque territoriali di un altro Stato, ed anche con l'art. 4 (recte: art. 12, comma 4) del d.lgs. n. 154 del 2004.

    1.5.- Secondo la difesa erariale, tutte le disposizioni in esame appaiono ancor piu' lesive laddove si consideri che non e' prevista alcuna forma di leale collaborazione con lo Stato, e che, anzi, l'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 66 del 2005, stabilisce che cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi.

    Ne' nella legge regionale oggetto di censura e' rinvenibile un riferimento ad intese tra Stato e Regioni, tra l'altro ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 154 del 2004.

  2. - In data 28 febbraio 2006 la Regione Toscana ha depositato memoria, con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibili e, comunque, non fondate le questioni di costituzionalita' promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La resistente deduce che la normativa impugnata non interferisce nelle materie di competenza statale, ne' eccede l'ambito territoriale regionale, rispettando, invece, i limiti delle attribuzioni che l'art. 117 della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di pesca e acquacoltura.

  3. - In data 12 gennaio 2007, il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nelle difese svolte e nelle conclusioni gia' formulate.

    La difesa dello...

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