Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Legge della Regione Marche - Consiglieri regionali - Indennita' di carica - Ritenuta obbligatoria, nella misura del 20%, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in ma...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 9 della legge della Regione Marche 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), promosso con ordinanza del 6 aprile 2006 dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata sul ricorso proposto da Grandinetti Fabrizio contro l'Agenzia delle entrate - ufficio di Tolentino, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento della Regione Marche;

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Macerata, investita di un ricorso proposto da un contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate - ufficio di Tolentino, con ordinanza del 6 aprile 2006, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera o), della Costituzione, dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Marche 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nella parte in cui prevede che sull'indennita' di carica spettante ai consiglieri regionali "e' disposta altresi' una trattenuta obbligatoria nella misura del 20 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui all'articolo 9", nonche' di detto art. 9 della medesima legge regionale;

che, in punto di fatto, il giudice rimettente riferisce che un consigliere regionale ha proposto ricorso avverso il rifiuto tacitamente opposto dall'Agenzia delle entrate alla sua istanza di rimborso della somma pagata, nell'anno 2002, a titolo di IRPEF sulla trattenuta obbligatoria operata sulla indennita' di carica percepita, a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 1995, deducendo la non sottoponibilita' a tassazione di tale trattenuta, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e che la convenuta Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sull'assunto della natura non previdenziale dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 9 della citata legge regionale e, quindi, della non applicabilita' al caso di specie dell'invocato art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986;

che l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 23 del 1995 stabilisce, riguardo all'indennita' di carica dovuta ai consiglieri della Regione Marche, che su tale indennita' "e' disposta altresi' una trattenuta...

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