Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso regionale - Pluralita' di questioni - Trattazione separata, per ragione di omogeneita' di materia, di alcune questioni rispetto alle altre sollevate con il medesimo ricorso. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 di contenimento della spesa pubblica...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 23, 24, 25 e 26, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2006)", promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Veneto, della Regione Valle d'Aosta, della Regione Siciliana, della Provincia autonoma di Bolzano, della Regione Trentino-Alto Adige, della Regione Liguria, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, 23, 24 e 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio 2006, il 1°, 2, 3 e 4 marzo 2006 e rispettivamente iscritti ai numeri 28, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle d'Aosta, Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per le Regioni Trentino-Alto Adige, Liguria e Friuli-Venezia Giulia, Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per la Regione Emilia-Romagna e per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Le Regioni Toscana (r. ric. n. 28 del 2006), Veneto (r. ric. n. 29 del 2006), Valle d'Aosta (r. ric. n. 30 del 2006), Trentino-Alto Adige (r. ric. n. 37 del 2006), Liguria (r. ric. n. 38 del 2006), Emilia-Romagna (r. ric. n. 39 del 2006), Friuli-Venezia Giulia (r. ric. n. 41 del 2006), la Regione Siciliana (r. ric. n. 31 del 2006), e le Province Autonome di Bolzano (r. ric. n. 33 del 2006) e di Trento (r. ric. n. 40 del 2006) hanno proposto distinti ricorsi con i quali hanno impugnato diverse disposizioni della legge 23 dicembre 2005,n. 266, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", tra cui l'art. 1, commi 24 e 26; il Veneto ha impugnato anche i commi 23 e 25, la Provincia di Trento e il Friuli-Venezia Giulia anche il comma 25.

    Le questioni sono state sollevate in riferimento: agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione; agli artt. 4, 45 e 48-bis, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta); agli artt. 14, lett. p), 20 e 23, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana); al titolo VI e agli artt. 68, 69, 70, 71, 75, 78, 83 e 84, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale), alla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale); agli artt. da 48 a 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia); all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    L'art. 1, comma 23, della legge n. 266 del 2005 prevede un limite all'acquisto di immobili per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle...

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