CONCORSO 19 aprile 2007 - Sessione degli esami di Stato per l''abilitazione all''esercizio della libera professione di geometra

IL DIRETTORE GENERALE

per gli ordinamenti scolastici

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, di approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei geometri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra (modificato con decreto 14 luglio 1987), per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Ordina:

Art. 1.

  1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

    Art. 2.

    Requisiti di ammissione

  2. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano:

    1. completato un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

    2. completato almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico-professionale (art. 2, comma 2, legge n. 75/1985);

    3. frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi provinciali dei geometri accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

  3. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:

    1. diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A);

    2. lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

  4. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

    Art. 3.

    Sedi di esame

  5. Sono sedi di esame gli istituti tecnici statali per geometri, elencati nella tabella A allegata, ubicati nelle citta' sedi dei collegi dei geometri, ad eccezione delle sedi di esame di: Verbania, Feltre, Cantu' e Barletta individuate, rispettivamente, per i collegi ubicati nei comuni di Gravellona Toce, Belluno, Como e Trani che non sono sedi di istituti tecnici per geometri; Cervinara individuata per il collegio ubicato nel comune di Avellino per non utilizzabilita' dell'ITG di Avellino.

  6. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di collegi o piu' commissioni operanti nella medesima localita'.

  7. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT