Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Dibattimento - Mutamento della persona fisica del giudice - Dichiarazioni gia' assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilita' per la decisione - Necessita', secondo l'interpretazione della Cassazione a sezioni unite, di rinnovare l'esame, quando s...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 511, 514, 525 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze del 15 novembre 2001 dal Tribunale di Sala Consilina, del 3 febbraio 2005 dal Tribunale di Latina, del 23 e del 30 novembre 2005 dal Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte al n. 232 del registro ordinanze 2005 e ai nn. 209, 299 e 300 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e numeri 28 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di costituzione di Z.L. nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - "non prevedono che nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a, totalmente o parzialmente diverso, siano utilizzabili per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis cod. proc. pen., a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti";

che il rimettente riferisce che nel giudizio a quo era stata disposta la rinnovazione del dibattimento, a fronte del mutamento di uno dei componenti del collegio giudicante, trasferito presso altro ufficio giudiziario; e che la difesa degli imputati aveva chiesto il riesame dei testi gia' escussi, opponendosi alla lettura dei verbali delle dichiarazioni rese davanti al collegio in diversa composizione;

che - secondo quanto affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza 15 gennaio 1999, n. 1 (recte: n. 2) - alla luce del disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza precedentemente raccolta non e' utilizzabile ai fini della decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, qualora questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti;

che, ad avviso del giudice a quo, l'imposizione del riesame dei testi, anche quando la relativa richiesta non risulti sorretta da "specifiche e valutabili giustificazioni", porrebbe le norme censurate in contrasto con l'art. 3 Cost., facendo irrazionalmente dipendere l'acquisizione di prove, assunte nella pienezza del contraddittorio, dal mero arbitrio di una delle parti;

che ne deriverebbe, altresi', una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi similari, la cui disciplina privilegerebbe, per contro, il principio di conservazione degli atti processuali;

che fra tali ipotesi rientrerebbe, anzitutto, quella prevista dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553 (Disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli Istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara), convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 652, in forza del quale - ove occorra rinnovare il dibattimento a causa della sopravvenuta incompatibilita' di taluno dei componenti del collegio giudicante - il nuovo giudice puo' utilizzare gli atti anteriormente compiuti "mediante la sola lettura", salvo che "ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte";

che, nella medesima ottica, verrebbero altresi' in rilievo l'art. 26 cod. proc. pen., secondo cui le prove assunte davanti al giudice incompetente restano efficaci; e l'art. 33-nonies cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), il quale stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite;

che risulterebbe compromesso, per altro verso, il bene dell'efficienza del processo - enucleabile dalle norme costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25 e 101 Cost.) - avuto riguardo, in specie, al principio di "non dispersione dei mezzi di prova", che permea il processo penale in quanto finalizzato all'accertamento della verita';

che, nell'interpretazione dianzi ricordata, le norme denunciate contrasterebbero, infine, con il principio di ragionevole durata del...

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