Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Istruzione pubblica - Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste - Interventi in materia di diritto allo studio universitario - Esclusione degli studenti lavoratori - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di determina...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2006/2008. Modificazione di leggi regionali), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 24 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 1° marzo 2006 ed iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della regione Valle d'Aosta;

Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 24 febbraio 2006 e depositato il successivo 1° marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettere m) ed n), della Costituzione - l'art. 11, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste, 19 dicembre 2005, n. 34 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2006/2008. Modificazione di leggi regionali), nella parte in cui esclude gli studenti lavoratori dagli interventi in materia di diritto allo studio universitario;

che, secondo il ricorrente, la regione autonoma non ha competenza legislativa in tema di istruzione universitaria, in quanto lo statuto speciale (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all'ente competenza primaria in materia di istruzione tecnico professionale (art. 2, primo comma 1, lettera r), e competenza "integrativa-attuativa" in materia di istruzione materna, elementare e media (art. 3, primo comma 1, lettera g);

che, peraltro - anche ipotizzando una competenza concorrente, desumibile dall'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, che affida alla Regione anche funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari -, la disposizione regionale impugnata si porrebbe comunque in...

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