Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazione del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere talune violazioni amministrative - Dedotta violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione nonch...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), e dell'articolo 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze del 1° marzo 2006 dal Giudice di pace di Chioggia, del 12 gennaio 2006 dal Giudice di pace di Trapani, del 2 marzo 2006 dal Giudice di pace di Scicli, del 31 marzo 2006 dal Giudice di pace di Caltanissetta, del 22 dicembre 2005 dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 27 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Palermo, del 24 novembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 agosto 2006) dal Giudice di pace di Torre Annunziata, del 3 marzo 2006 dal Giudice di pace di Siracusa e del 16 giugno 2006 dal Giudice di pace di Comiso, rispettivamente iscritte ai numeri 226, 229, 315, 331, 377, 379, 381, 433 e 502 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 29, 38, 41, 43, 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, i Giudici di pace di Chioggia, Trapani, Scicli, Caltanissetta, Palermo, Siracusa e Comiso, hanno sollevato - in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27 e 42 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, commi 2-quinquies (censurato dal solo rimettente di Comiso) e 2-sexies (commi entrambi introdotti dall'art. 5-bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica amministrazione", nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, analogamente, anche il Giudice di pace di Torre Annunziata, con due ordinanze, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 42 e 111 della Costituzione - degli artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, del codice della strada;

che, in particolare, il Giudice di pace di Chioggia dubita - in relazione all'art. 3 della Costituzione - della legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, "in riferimento all'art. 171, comma 1", del medesimo codice;

che il rimettente - premesso di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso un verbale con cui si e' contestata, al proprietario e al conducente di un ciclomotore, la violazione dell'art. 171, comma 1, del codice della strada (essendosi accertato che il conducente circolava alla guida del veicolo indossando un casco non omologato) - censura, "con riguardo al principio di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.", il suddetto art. 213, comma 2-sexies, che prevede per tale infrazione l'applicazione della sanzione accessoria della confisca;

che il giudice a quo, sul presupposto che la discrezionalita' del legislatore, nell'individuazione delle condotte punibili e nella scelta delle relative sanzioni, puo' essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale ove il suo esercizio si riveli "distorto o arbitrario, cosi' da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza", reputa che l'evenienza da ultimo indicata ricorra proprio nel caso di specie;

che, difatti, non rinvenendosi - ad avviso del rimettente - nel sistema del codice della strada "sanzioni cosi' afflittive" come quella della confisca, il legislatore non avrebbe realizzato un adeguato "contemperamento degli opposti interessi", atteso che la salvaguardia del pur "superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale" non puo' giustificare "l'enorme sacrificio del diritto, anch'esso costituzionalmente garantito, di proprieta' sul veicolo", specialmente quando esso spetti "ad un soggetto diverso dal trasgressore";

che l'irragionevolezza della scelta legislativa sarebbe, inoltre, confermata dalla "disparita' di trattamento sanzionatorio" tra il contegno sanzionato con la confisca "ed analoghe condotte compiute, pero', alla guida di altri tipi di veicoli" (sono indicate, a titolo esemplificativo, quella previste dagli artt. 164, 169 e 172 del codice della strada);

che il giudice a quo ha, infine, stigmatizzato "l'enorme ed ingiustificata disparita' di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne deriverebbe, a fronte del medesimo illecito, fra proprietari di ciclomotori o motocicli di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari di ciclomotori o motocicli di valore";

che il Giudice di pace di Trapani ha, a sua volta, censurato il medesimo art. 213, comma 2-sexies, del codice della strada, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 42 della Carta fondamentale;

che il rimettente - dopo aver dedotto di essere investito dell'opposizione proposta avverso verbale di contestazione, con il quale si e' addebitato al ricorrente nel giudizio a quo la violazione dell'art. 171, commi 1, 2, e 3, del codice della strada - assume che la norma censurata violerebbe il principio di eguaglianza, poiche' "introduce nella legislazione una disparita' di trattamento tra il cittadino motociclista e il cittadino automobilista, in quanto la sanzione della confisca del mezzo...

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