Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2007 (della Regione Veneto) Disabile - Norme della legge finanziaria 2007 - Abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali - Istituzione di un fondo ministeriale destinato all'erogazione di contributi - Ricorso della Regione Veneto ...

Ricorso della regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa 13 febbraio 2007, n. 285, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dagli avv.ti prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, Franca Caprioglio dell'Avvocatura regionale e Andrea manzi del Foro di Roma, presso quest'ultimo domiciliata in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; dell'art. 1, commi 251, 389, 565, 610, 611, 626, 635, 653, 721, 722, 730, 796, lettera n) e lettera p), 808, 853, 1082, 1226, 1228, 1250, 1251, 1252, 1261, 1267, 1290 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.

F a t t o e d i r i t t o 1. - La legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", contiene disposizioni che, secondo la regione Veneto, contrastano con la Costituzione e ledono l'autonomia legislativa (art. 117 Cost.), amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) regionale, oltre che il principio di leale collaborazione tra Stato e regione, desumibile, in particolare, dagli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La lesione dell'autonomia regionale e' tanto piu' grave la' dove tali norme non recepiscono consolidati orientamenti giurisprudenziali di codesto ecc.mo Collegio.

Di essi si dara' continuo riscontro, anche in modo sovrabbondante e ripetitivo, per ragioni di linearita' espositiva, suggerita, per non dire imposta, dalla struttura propria della legge finanziaria, non solo del 2007.

  1. - Una prima serie di disposizioni prevede l'istituzione e la disciplina di fondi a destinazione vincolata in materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.) o residuale (art. 117, quarto comma, Cost.).

    2.1. - Il comma 389 dell'unico articolo della legge finanziaria 2007 dispone: "Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma".

    E' necessario, preliminarmente, individuare la materia di riferimento.

    La norma va collocata nell'ambito della materia "servizi sociali", sebbene sia innegabile una sua interferenza anche con la materia "commercio".

    Sia i "servizi sociali", sia il "commercio", comunque, sono materie non elencate ne' all'art. 117, secondo comma, Cost. (fattispecie di potesta' legislativa esclusiva dello Stato), ne' all'art. 117, terzo comma, Cost. (riguardante la potesta' legislativa concorrente), e da cio' consegue, quindi, che esse, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., sono attribuite alla potesta' legislativa residuale della regione.

    Secondo il costante orientamento di codesta ecc.ma Corte, l'art. 119 Cost. non consente allo Stato di istituire e disciplinare finanziamenti a destinazione vincolata ne' nelle materie di potesta' legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.), ne' nelle materie di potesta' legislativa residuale della regione (art. 117, quarto comma, Cost.), sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a regioni, province, citta' metropolitane o comuni (Corte cost., sent., 23 dicembre 2003, n. 370; Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423; Corte cost., sent., 18 febbraio 2005, n. 77; Corte cost., sent., 18 marzo 2005, n. 107; Corte cost., sent., 24 marzo 2006, n. 118), poiche' "il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle regioni e degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle regioni negli ambiti materiali di propria competenza" (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16).

    Nel contesto dell'art. 119 Cost., infatti, sono previste solamente due tipologie di fondi: (i) un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita' fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.), che, insieme ad entrate e tributi propri e compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio (art. 119, secondo comma, Cost.), serve a finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a regioni ed enti locali (art. 119, quarto comma, Cost.) e (ii) "risorse aggiuntive" ed "interventi speciali" in favore di determinate regioni, province, citta' metropolitane e comuni, al fine di "promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, (...) rimuovere gli squilibri economici e sociali, (...) favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, (...) provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni" (art. 119, quinto comma, Cost.).

    In ordine a questi ultimi, codesto ecc.mo Giudice delle leggi ha precisato che essi "non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (...) delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalita' di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati comuni o categorie di comuni (o province, citta' metropolitane, regioni)" e che "l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e regioni comporta altresi' che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio" (cosi' Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 8 giugno 2005, n. 222).

    Codesto ecc.mo Collegio ha riconosciuto, inoltre, che lo Stato puo' istituire e disciplinare fondi a destinazione vincolata nelle materie di sua competenza legislativa esclusiva (in questo senso Corte cost., sent., 16 gennaio 2004, n. 16; Corte cost., sent., 29 gennaio 2004, n. 49).

    Si potrebbe sostenere, allora, in senso contrario a quanto qui affermato, che la norma di cui si discute si inquadri nella potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).

    Tuttavia, la pregressa giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituisce valido ausilio al fine di confutare tale tesi.

    Essa, infatti, nel dichiarare, costituzionalmente illegittima, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 3, comma 116, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha integrato quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo che l'incremento della dotazione del fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta, per l'anno 2004, dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, deve essere utilizzato, nel medesimo anno 2004, per una serie di finalita', tra cui l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro, (finalita' di cui alla lettera b)), ha affermato che essa violava le competenze regionali concernenti i "servizi sociali", in quanto, "escluso che il comma 116" costituisse "determinazione di "livelli essenziali delle prestazioni" cui fa riferimento l'art. 117, comma 2, lettera m) Cost.", esso stabiliva "con quali finalita" dovesse "essere utilizzato l'incremento del fondo disposto per l'anno 2004 dall'art. 21, commi 6 e 7, d.-l. n. 269 del 2003", ponendo, quindi, "precisi vincoli di destinazione delle risorse nelle suddette materie, con palese violazione dell'autonomia finanziaria di spesa delle regioni". Esso, pertanto, non era conforme "al nuovo modello di finanza regionale delineato dall'art. 119 della Cost.". Conseguentemente, venendo meno il "vincolo di scopo", "le suddette somme" dovevano "confluire nei bilanci regionali in maniera "indistinta" e" potevano, "pertanto, essere impiegate dalle regioni stesse secondo autonome scelte di politica sociale" (cosi' Corte cost., sent., 29 dicembre 2004, n. 423).

    Da quanto fin qui detto, consegue, de plano, anche la violazione dell'art. 118 Cost., sull'autonomia amministrativa.

    Pertanto si chiede che codesto ecc.mo Collegio voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma...

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