DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 novembre 2006, n.348 - Regolamento di cui all''Art. 8 della legge regionale n. 2/2006 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita'' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l''accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 47 del 22 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 8, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), in base al quale, in attuazione di quanto previsto dall'Art. 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), l'amministrazione regionale e' autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficolta' occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale;

Visto l'Art. 8, comma 7, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale con regolamento regionale sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie di cui sopra, nonche' le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui all'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 2/2006 per le quali viene richiesto il finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale;

Visto l'Art. 8, comma 14, della legge regionale n. 2/2006, che demanda al regolamento di cui sopra l'individuazione delle modalita' con le quali il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. presenta periodicamente al Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari resoconti sull'amministrazione del Fondo medesimo;

Ritenuto pertanto di dare attuazione con regolamento all'Art. 8, commi 7 e 14, della legge regionale n. 2/2006;

Sentita la commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 6 luglio 2006 ha espresso parere favorevole sulle linee guida del regolamento all'uopo predisposto;

Visto l'Art. 8, comma 13, della legge regionale n. 2/2006, in base al quale il Comitato di gestione del Fondo esprime il parere sul regolamento in oggetto;

Sentito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, che ha esaminato il testo di regolamento all'uopo predisposto nella seduta del 30 ottobre 2006 esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il Regolamento, di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari;

Visto l'Art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2635;

Decreta:

E' approvato il Regolamento, di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2006

ILLY

Regolamento di cui all'Art. 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), concernente i criteri e le modalita' per a concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione ed erogazione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'Art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006).

  2. Attraverso il Fondo di cui al comma 1 la Regione intende:

    1. agevolare l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari quale strumento per superare situazioni temporanee di disagio e per limitare le conseguenze negative derivanti dall'instabilita' della condizione lavorativa;

    2. evitare l'insorgere di situazioni di disagio in capo ai soggetti sospesi dal lavoro nel periodo di attesa dell'erogazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

    Art. 2.

    D e f i n i z i o n i

  3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1. Fondo: il Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari di cui all'Art. 8, commi dal 6 al 22, della legge regionale n. 2/2006;

    2. Mediocredito: il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a., banca che amministra mediante i propri organi sociali il Fondo;

    3. Banca convenzionata: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, convenzionato con il Mediocredito;

    4. Beni di consumo durevoli: i beni mobili individuati dall'art. 128, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo ai sensi della legge 29 luglio 2003, n. 229) che non esauriscano la loro utilita' in un solo atto di consumo e del costo unitario minimo di euro 300,00. Nella nozione di beni di consumo durevoli ai fini del presente regolamento rientrano anche i beni mobili usati e i beni mobili registrati, anche usati.

    Art. 3.

    Requisiti dei soggetti richiedenti e dei beneficiari

  4. L'intervento del Fondo puo' essere richiesto, per le finalita' di cui all'Art. 4, commi 1 e 4, da persone maggiorenni residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che non esercitino attivita' di impresa e che, alla data di presentazione della domanda alla banca convenzionata, siano impiegate esclusivamente con una o piu' delle seguenti forme contrattuali:

    1. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale;

    2. contratto di lavoro intermittente;

    3. contratto di inserimento;

    4. contratto di lavoro a progetto;

    5. collaborazione coordinata e continuativa stipulata con la pubblica amministrazione o nelle ipotesi di cui all'Art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

    6. contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

  5. Per essere ammessi alla garanzia del Fondo, i soggetti di cui al comma 1 devono attestare:

    1. di avere prestato, per almeno dodici dei ventiquattro mesi precedenti alla data della presentazione della domanda, attivita' di lavoro dipendente o assimilata a quella di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, come definite dagli articoli 49, 50, 53 e 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive modifiche, documentabile mediante attestazioni relative ai compensi percepiti;

    2. ...

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