Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Capo I
Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.

53 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione disciplina e promuove le attivita' di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attivita' agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

    1. favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;

    2. agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;

    3. favorire la multifunzionalita' in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

    4. favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;

    5. creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;

    6. valorizzare i prodotti agricoli locali;

    7. ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;

    8. intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

    Capo II
    Disposizioni in materia di esercizio delle attivita' agrituristiche

    Art. 2.

    Definizione di attivita' agrituristiche

  2. Ai fini della presente legge, per attivita' agrituristica si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purche' svolti in rapporto di connessione e complementarita' con l'attivita' agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

    1. locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalita' di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, e' altresi' consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

    2. ristorazione mediante:

      1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;

      2) degustazione dei prodotti aziendali;

    3. locazione ad uso turistico di alloggi con possibilita' di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalita' di cui alla lettera b), numero 1);

    4. fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attivita' didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attivita' agrituristica, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le eta' e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresi' costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;

    5. servizi complementari alle attivita' di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorche' all'esterno dell'azienda, di attivita' ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attivita' e' in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

  3. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita' ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attivita' alle stesse correlate.

    Art. 3.

    Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettivita'

  4. Le strutture funzionali all'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 2, comma 1, devono:

    1. essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non piu' funzionali alla conduzione della medesima;

    2. essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);

    3. essere ubicate nel centro aziendale.

  5. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

  6. Le strutture destinate all'esercizio delle attivita' agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

    1. sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attivita', sia svolta anche l'attivita' di ristorazione;

    2. ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;

    3. sedici posti letto, per la locazione di alloggi;

    4. sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attivita' di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite puo' essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attivita' di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.

  7. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente puo' autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 6.

  8. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non puo' essere superiore a sessanta unita'.

  9. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addetta all'esercizio dell'attivita' agrituristica e' definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo Art. 4, comma 2.

    Capo III
    Disposizioni relative alle attivita' agrituristiche

    Art. 4.

    Elenco degli operatori agrituristici

  10. Presso la struttura competente e' istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.

  11. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entita' di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attivita' agrituristica, con deliberazione della giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

    1. esercitare, da almeno tre anni, l'attivita' agricola in qualita' di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'Art. 230-bis del codice civile;

    2. aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'Art. 7;

    3. non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

    4. non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

  12. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresi' essere iscritte le societa' agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attivita' agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attivita' agrituristica.

    Art. 5. Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici

  13. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'Art. 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attivita' che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.

  14. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce con proprio provvedimento l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.

  15. Il dirigente, accertata la regolarita' della domanda, la completezza e l'idoneita' della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

  16. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a...

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