Legge regionale n. 4/1999, Art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005, Art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consu...

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'Art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) e, in particolare, il comma 33 che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004»;

Visto, in particolare, l'Art. 42, comma 1, lettera n) della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi sopra descritti;

Visto, altresi', l'Art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio;

Visto il comma 19 dell'Art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con cui sono stati sostituiti i commi 33, 34, 37 e 38 dell'Art. 8 della citata legge regionale n. 4/1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2462 del 20 ottobre 2006;

Decreta:

E' approvato il regolamento avente ad oggetto: «legge regionale n. 4/1999 Art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005 Art. 42 - regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia»,nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 novembre 2006

ILLY

Legge regionale n. 4/1999 Art. 8, comma 33 - legge regionale n.

4/2005 Art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi previsti al comma 33 dell'Art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

  2. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'Art. 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'Art. 42, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 4/2005.

    Art. 2.

    Richiamo alla disciplina dell'Unione europea

  3. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunita' europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

  4. Ai sensi dell'Art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ai soggetti beneficiari non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni.

  5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis», il legale rappresentante dell'impresa interessata presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.

  6. Per le iniziative finalizzate all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia si fa riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita).

  7. Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e calore si fa riferimento alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.

    Art. 3.

    Definizione delle fonti energetiche rinnovabili

  8. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono considerate:

    1. fonti energetiche rinnovabili, quelle non fossili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

    2. biomasse: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

    Art. 4.

    Soggetti beneficiari

  9. Beneficiario degli incentivi previsti dal presente regolamento:

    1. le imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, che svolgono attivita' estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;

    2. le imprese artigiane, i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);

    3. le imprese commerciali con sede operativa nel territorio regionale;

    4. le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale;

    5. le imprese del settore dei servizi con sede operativa nel territorio regionale.

  10. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) svolgano attivita' mista e' ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attivita' specificate alla lettera medesima;

  11. Le microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

    Art. 5.

    Soggetti esclusi

  12. Il presente regolamento non si applica alle imprese, anche di tipo consortile o cooperativo, la cui attivita' economica rientri nei settori esclusi dagli aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, tra i quali il settore dei trasporti e i settori elencati nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

    Art. 6.

    Iniziative finanziabili

  13. Sono finanziabili le iniziative destinate a contribuire al contenimento...

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