Ordinanza emessa il 11 settembre 2006 dal tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sez. staccata di Catania - sul ricorso proposto da comune di Scicli contro Commissario ad acta c/o Assessorato regionale famiglia, politiche sociali e delle autonomie locali ed altri. Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' del...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge n. 87/1953 sul ricorso n. 1321/06/R.G. proposto da comune di Scicli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Dorotea Alfano, con domicilio eletto in Catania, via Milano n. 25, presso l'avv. Corrado Garofalo;

Contro commissario ad acta nominato con decreto n. 73 in data 23 gennaio 2006 del commissario delegato per l'emergenza idrica, Presidente della Regione Siciliana non costituito in giudizio; Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore; Presidenza della Regione Siciliana in persona del Presidente pro tempore; Commissario delegato pro tempore per l'emergenza idrica, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria; Autorita' d'Ambito dell'A.T.O. di Ragusa in persona del legale rappresentante pro tempore c/o la Provincia regionale di Ragusa, non costituita in giudizio, per l'annullamento:

della delibera n. 1 del 27 febbraio 2006 del commissario ad acta ad oggetto: "Revoca delibera di consiglio comunale n. 139 del 13 febbraio 2006. Approvazione schema atto costitutivo, statuto e convenzione per la costituzione della societa' mista per la gestione del 5.1.1.";

dell'atto di diffida e messa in mora del 16 febbraio 2006 (prot. n. 4575) ad oggetto: "Schema atto costitutivo, statuto e convenzione per la costituzione della societa' mista per la gestione del 5.1.1. "con il quale il commissario ad acta pur preso atto della delibera del consiglio comunale n. 139 del 13 ottobre 2005 ha diffidato invece il c.c. ad approvare entro cinque giorni il suddetto schema, avvertendo che in mancanza si sarebbe sostituito al predetto organo ai fini dell'adempimento;

del decreto del Commissario delegato per l'emergenza idrica, n. 73 del 23 gennaio 2006, prot. n. 701 ad oggetto "Intervento sostitutivo per la definizione degli adempimenti previsti dal d.P.R. reg. 7 agosto 2001, n. 209 - convenzione per la gestione del Servizio idrico integrato e relativo Disciplinare tecnico;

nonche' dell'O.M. (Ministero dell'interno) n. 3189/2002 e di tutti gli atti presupposti e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Designato relatore per la camera di consiglio dell'8 giugno 2006 il referendario Maria Stella Boscarino;

Sentiti gli avvocati delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F a t t o

Il comune ricorrente espone che, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (legge Galli) recepita nella regione Siciliana dalla legge regionale n. 10/1999 (art. 69), sono state istituite le c.d. - Autorita' d'Ambito", costituite dagli Enti locali ricadenti in un determinato territorio aventi il compito di provvedere all'organizzazione del "Servizio idrico integrato" nei vari ambiti territoriali ottimali di riferimento - A.T.O. specificamente individuati per la Sicilia con d.P.R. reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e n. 16 del 29 gennaio 2002.

In data 10 luglio 2002 e' stato costituito L'Ambito Territoriale Ottimale di Ragusa, la cui proposta del Piano d'ambito e' stata approvata dall'Assemblea dell'A.T.O. in data 20 dicembre 2002.

In data 16 settembre 2003 sono stati approvati dall'Assemblea dell'A.T.O. la convenzione di gestione ed il relativo Disciplinare tecnico.

Ai fini della gestione del servizio, gli enti locali del predetto Ambito in sede di Conferenza dei Sindaci si orientavano per la scelta di una gestione in forma societaria-mista, approvando lo schema dell'atto costitutivo, dello statuto e della convenzione di gestione.

Tuttavia, tale formula non soddisfaceva la collettivita' che manifestava vivo dissenso avverso tale forma di gestione, sicche' in data 13 ottobre 2005 il consiglio comunale di Scicli, con delibera n. 139, non approvava lo schema dell'atto costitutivo, dello statuto e di tutti gli atti connessi.

Ma in data 13 dicembre 2005 il commissario delegato per l'emergenza idrica diffidava il consiglio comunale, che pure si era pronunciato espressamente sul punto, a ratificare l'operato della conferenza dei Sindaci; quindi con successivo decreto n. 73 del 23 gennaio 2006, nell'esercizio di poteri sostitutivi e derogatori, nominava il commissario ad acta il quale provvedeva ad emettere gli atti impugnati.

Il ricorso e' stato notificato in data 27 aprile 2006, ed e' stata fissata la Camera di consiglio dell'8 giugno 2006 per la trattazione della domanda cautelare.

Si sono costituite in giudizio le P.A. intimate, ad eccezione dell'A.T.O., eccependo che il d.l. 30 novembre 2005, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, all'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, ha disposto che con riguardo alle vicende relative alle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze...

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