Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilita' - Titolare di pensione diretta e di reversibilita' in regime di contitolarita' - Diritto alla doppia integrazione cristallizzata in caso di cessazione della contitolarita' dopo il 30 settembre 1983 - Esclusione secondo l'inter...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), promosso dal Tribunale di Forli', nel procedimento civile vertente tra C. A. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell'11 gennaio 2005, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante;

uditi l'avvocato Alessandro Riccio per 1'INPS e l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il ricalcolo di una pensione di reversibilita' erogata al superstite, rimasto unico titolare dopo il compimento della maggiore eta' dell'altro contitolare, il Tribunale di Forli' ha sollevato, con ordinanza dell'11 gennaio 2005, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, dell' art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale);

che l'Istituto nazionale della previdenza sociale erogatore del trattamento, convenuto in giudizio, aveva sostenuto - sulla base di un orientamento giurisprudenziale espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione - la non integrabilita' della pensione spettante all'unico titolare rimasto, nel caso in cui la doppia titolarita' fosse cessata dopo l'entrata in vigore (30 settembre 1983) del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il cui art. 6 sarebbe preclusivo della doppia...

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