Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione - Inclusione degli atti di investigazione difensiva - Lamentata violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Questione sollevata in forma ancipite - Manifesta...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 13 ottobre 2004 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di F. G. F., iscritta al n. 72 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438 e 442, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non escludono che il difensore possa depositare il fascicolo delle indagini difensive, "di cui all'art. 391 cod. proc. pen." (recte: art. 391-octies, comma 3, cod. proc. pen.), e chiedere "contestualmente il giudizio abbreviato"; o, in alternativa, nella parte in cui non consentono al giudice "di dichiarare inutilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del difensore nel caso sia domandato il giudizio abbreviato"; oppure, infine, nella parte in cui non consentono al pubblico ministero, nel caso considerato, di chiedere l'ammissione di prova contraria;

che il giudice a quo - investito della richiesta di rinvio a giudizio di persona imputata dei reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia, favoreggiamento e truffa - riferisce, in punto di fatto, che il difensore aveva depositato il fascicolo delle investigazioni difensive (contenente una "deposizione testimoniale e documentazione concernente la causa"), formulando contestualmente richiesta di giudizio abbreviato, non subordinata ad una integrazione probatoria;

che, aderendo all'eccezione formulata dal pubblico ministero, il rimettente - sul presupposto che gli atti di investigazione difensiva entrino a far parte del materiale utilizzabile dal giudice ai fini della...

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