Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Dibattimento - Pronuncia di esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto - Consenso dell'imputato e della parte offesa - Necessita' - Lamentata lesione del principio di soggezione del giudice solo ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanza del 14 ottobre 2004 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento penale a carico di F. V., iscritta al n. 103 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 76, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, "subordina al consenso dell'imputato e della parte offesa la pronunzia, all'esito del dibattimento, della sentenza di esclusione della procedibilita' nei casi di particolare tenuita' del fatto"; ovvero "non precisa che il consenso delle parti private e' richiesto solo per la sentenza predibattimentale all'esito del tentativo di conciliazione da esperire obbligatoriamente da parte del giudice di pace nell'udienza di comparizione";

che il giudice a quo premette di procedere nei confronti di persona imputata - a seguito di duplice querela della persona offesa - dei reati continuati di cui agli artt. 594, 612 e 582 del codice penale, per avere ingiuriato, minacciato e colpito con una bottiglia di plastica piena d'acqua il querelante, provocandogli lesioni al viso guarite in dieci giorni;

che i fatti si erano verificati dopo che l'imputato aveva inutilmente invitato il querelante, che stava eseguendo lavori di ristrutturazione nell'appartamento soprastante, a non provocare eccessivi rumori, i quali recavano disturbo alla propria moglie, malata di cancro in fase terminale e deceduta poco tempo dopo;

che il querelante non si era costituito parte civile, ma aveva, anzi, "di fatto abbandonato il giudizio": comportamento che - secondo il rimettente - nella fase processuale, non configurava remissione tacita della querela; e nessun tentativo di conciliazione delle parti aveva potuto essere inoltre esperito, in quanto la persona offesa si era allontanata dal luogo di residenza anagrafica, rendendosi irreperibile;

che, cio' premesso, il giudice a quo rileva come sussisterebbero, nella specie, tutte le condizioni previste dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000, ai fini della pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per la particolare tenuita' del fatto;

che il danno provocato all'interesse protetto risulterebbe, infatti, assai limitato, stante la ridotta entita' delle lesioni riportate dal soggettivo passivo; cosi' come esiguo sarebbe il grado della colpevolezza, trattandosi di dolo d'impeto, originato dall'ingiusto rifiuto dell'offeso di eseguire i lavori in forma meno rumorosa e dall'affectio coniugalis; mentre ricorrerebbero, altresi', le ulteriori condizioni dell'occasionalita' del comportamento e dell'attitudine della eventuale condanna, ancorche' a mera pena pecuniaria, a recare pregiudizio alla vita di relazione dell'imputato, "cittadino dalla condotta normale";

che alla pronuncia dell'anzidetta sentenza sarebbe tuttavia di ostacolo la previsione del comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, in forza della...

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