Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Regione Siciliana, delibera legislativa concernente il trattamento giuridico ed economico del personale del Corpo forestale regionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Motivazione per relationem al precedente ricorso definito con ord. n. 204 del 2006 - Inammissib...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale della delibera legislativa Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII) recante "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2006 ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 27 gennaio 2006 e depositato il 6 febbraio 2006, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 39, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio XII), recante "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione".

    Il ricorrente espone di aver impugnato in precedenza il disegno di legge n. 1084, approvato dalla medesima Assemblea il 17 dicembre 2005, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie", il quale era stato poi promulgato come legge della Regione Siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie) con omissione delle parti impugnate.

    Successivamente, prosegue il ricorrente, in sede di Commissione bilancio erano stati elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contenevano la mera riscrittura delle norme gia' censurate, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato.

    In particolare, la delibera oggetto dell'attuale impugnazione, a parere del Commissario dello Stato, ripropone con modifiche il testo dell'art. 19, comma 15, del disegno di legge n. 1084, ma non supererebbe i motivi dell'impugnativa in precedenza proposta per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., le cui argomentazioni dovrebbero intendersi integralmente richiamate nel nuovo ricorso.

    Ai predetti motivi di illegittimita' costituzionale, il ricorrente aggiunge la denuncia del contrasto della predetta delibera con l'art. 39 Cost., contrasto derivante dal fatto che la stessa conterrebbe una puntuale disciplina del trattamento giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo forestale della Regione Siciliana, trascurando cosi' che tale materia richiederebbe il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

    In particolare, la norma censurata non terrebbe conto dell'impegno assunto dalla Regione con l'art. 110 del contratto collettivo regionale di lavoro relativo al quadriennio 2002-2005, il quale ha fatto espresso richiamo all'attivita' di un istituendo comitato...

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