Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ridotta consentita - Conseguente improponibilita' dell'azione esperita - Denunciata lesione del principio...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 giugno 2005 dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Mario Bevilacqua ed il Prefetto di Gorizia, iscritta al n. 137 del registro ordinanza 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 19, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con Ordinanza emessa il 20 giugno 2005, nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, "nella parte in cui, a pena di inammissibilita', prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio puo' essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario del verbale di contestazione, nel caso in cui abbia effettuato il predetto pagamento in misura ridotta, di proporre il ricorso giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perche' determinerebbe una ingiustificata disparita'...

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