Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti - Attribuzione della competenza al giudice di pace anziche' al tribunale ordinario - Denunciata disparita' di trattamento rispetto alla fattispecie analoga della guida sotto l'effetto dell'alcool non...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituiti dal decreto legge del 27 giugno 2003 n. 151 convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso con ordinanza del 22 marzo 2006 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di A.D.R, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 37, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2006, il Tribunale di Genova, nel corso di un procedimento penale a carico di A.D.R., al quale e' contestato il reato di guida in stato di alterazione da sostanza stupefacente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 186, comma 2 e 187, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), cosi come sostituiti dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui attribuiscono la competenza a giudicare sul predetto reato al giudice di pace, anziche' al tribunale, come previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma secondo, dello stesso codice della strada;

che la questione e' stata sollevata in seguito alla proposizione, da parte dell'imputato, di un'eccezione di incompetenza per materia in favore del giudice di pace, fondata sull'art. 187, comma 7 e 186, comma 2, del nuovo codice della strada, come modificato dalla legge n. 214 del 2003;

che, secondo il rimettente, in base all'interpretazione letterale delle norme censurate, avallata dalla stessa giurisprudenza di legittimita', il legislatore avrebbe previsto, in materia di reati per guida in stato di alterazione fisico-psichica, una diversa...

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