Ordinanza del 18 luglio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) emessa dal Consiglio di Stato sull'appello proposto da Sesit Puglia S.p.A. contro Azienda Agraria Badessa di Nicola Enrico Didonna & C. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Controversie in materia di fermo tributario di veicoli - Attribuzione, secondo ...

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente decisione, sul ricorso in appello n. 5839/2003, proposto dalla: SESIT Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Damascelli e domiciliata per legge presso l'avv. Del Pozzo Vincenzo in via L. Arbib Pascucci n. 66, Roma;

Contro l'Azienda agraria Badessa, di Nicola Enrico Didonna & C., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; per l'annullamento e/o la riforma della sentenza semplificata del Tribunale amministrativo regionale Puglia, Bari, sezione I, n. 1764/2003, resa inter partes e concernente il fermo giudiziario di autoveicolo per inadempimento fiscale.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Vista la memoria illustrativa dell'appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006 ed ancora, per il riesame, alla Camera di consiglio del 4 luglio 2006, il consigliere Aldo Scola;

Nessuno e' presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

Fatto

La societa' attuale appellante impugnava il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo FIAT Palio Weekend tg. BN093AK (di proprieta' dell'azienda ricorrente in prime cure), disposto per iniziativa della SESIT il 3 marzo 2003, mediante iscrizione nel P.R.A. di Bari (ed atti connessi), deducendo censure di:

1) violazione dell'art. 86, comma 4, d.P.R. n. 602/1973; carenza ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta, malgoverno e sviamento; incostituzionalita' del cit. art. 86 (modif. d.lgs. n. 193/2001) per contrasto con gli artt. 24 e 76, Cost., in assenza del regolamento di cui al ripetuto art. 86, comma 4;

2) violazione dell'art. 7, legge n. 212/2000, e dell'art. 3, legge n. 241/1990, per difetto di motivazione; eccesso di potere per malgoverno e sviamento per omessa indicazione del temine per ricorrere e del giudice competente;

3) violazione dell'art. 62, d.P.R. n. 602/1973, rfer. art. 514, c.p. c., ed art. 2759, c.c., trattandosi di veicolo aziendale impignorabile, in quanto destinato ad attivita' lavorativa;

4) violazione dell'art. 3, comma 4, d.m. n. 503/1998, no essendosi rispetto il termine di 5 giorni dalla sua adozione per comunicarlo a chi di dovere.

La societa' intimata si costituiva in giudizio ed eccepiva il diritto di giurisdizione amministrativa e l'infondatezza del ricorso, che peraltro veniva accolto dai primi giudici con sentenza poi impugnata dall'attuale appellante per l'errata qualificazione del fermo di autovettura come provvedimento amministrativo, l'erroneita' dell'impugnata pronuncia, che avrebbe dovuto invece declinare la giurisdizione; infine, per l'ingiusta condanna alle spese processuali subita in primo grado.

All'esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo che l'appellante aveva depositato una memoria difensiva richiamante, in particolare, uno specifico precedente recentissimo di questo Consiglio di Stato (cfr. Sezione V, dec. n. 4689/2005).

Diritto

  1. - Osserva il Collegio che la questione della giurisdizione m relazione al fermo di veicoli (c.d. ganasce fiscali) previsto dall'art. 86, d.P.R. n. 603 del 1973 ha formato oggetto di contrastanti pronunce da parte dei Tribunale amministrativo regionale ed e' stata di recente oggetto di esame da parte della IV e della V sezione del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto non sussistere la giurisdizione di questo Consesso.

    Anche la Corte di cassazione, con pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione e pubblicata dopo la prima camera di consiglio relativa al presente giudizio, ha ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., 31 gennaio 2006 n. 2053).

    Questo collegio dovrebbe, pertanto, adeguarsi a tale orientamento, e, per l'effetto, declinare la propria giurisdizione ed annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

    Ritiene, tuttavia, il collegio che il diritto vivente, desumibile dalle citate pronunce, dia luogo a seri dubbi di legittimita' costituzionale, che appaiono non manifestamente infondati.

  2. - La controversia investe il fermo di un veicolo disposto da una concessionaria della riscossione di entrate tributarie, a norma dell'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 27 aprile 2001 n. 193.

    Giova ricordare che l'istituto del fermo era stato inserito dall'art. 5, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, nel testo del d.P.R. n. 602/1973, con l'art. 91-bis, d.P.R. medesimo, per i veicoli a motore ed alcune categorie di autoscafi, attribuendosene la competenza a disporlo alla Direzione regionale delle imposte sui redditi, allorche' il concessionario avesse dimostrato l'impossibilita' di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.

    Con la riforma del d.P.R. n. 602/1973, disposta dal d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, il fermo veniva spostato nell'art. 86, ed esteso alla generalita' dei beni mobili registrati, ma conservava l'originaria connotazione di strumento inteso alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, affidato alla determinazione dell'ufficio finanziario regionale, allorche' l'esecuzione forzata non fosse stata possibile, per mancato reperimento del bene.

    Sempre con la novella del 1999 il fermo veniva inserito, sistematicamente, negli atti della riscossione (titolo Il) e, specificamente, nel capo III, espressamente intitolato "Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati", in immediata successione al capo intitolato "Espropriazione forzata" (capo II), nella cui sezione I sono contenute le disposizioni generali in tema di riscossione coattiva, fra cui quelle dettate dall'art. 50 (termine per l'inizio dell'esecuzione).

    La disciplina introdotta nel 1999 (con l'attribuire la competenza a disporre il fermo alla Direzione regionale delle entrate ed il condizionarne l'esperimento al mancato reperimento del bene da pignorare) lasciava l'iniziativa del fermo all'amministrazione titolare del diritto di credito, ed al concessionario la sua esecuzione, mediante l'iscrizione nel pubblico registro, dopo di che il concessionario non era esonerato dal perseguire il bene attraverso la procedura di pignoramento, con le conseguenti responsabilita'.

    Cio' rallentava in maniera sensibile il procedimento di riscossione coattiva, accentuando l'aleatorieta' del recupero.

    Con il d.lgs. 27 aprile 2001 n. 193 e' stata prevista l'attribuzione diretta, al concessionario, della potesta' di disporre la misura conservativa, con il solo limite del decorso del termine stabilito dall'art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 (vale a dire il termine per l'inizio del procedimento esecutivo) e salve, in ogni caso, le dilazioni o le sospensioni di pagamento accordate.

    Tale novella si inserisce nel quadro delle misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure, che il legislatore nazionale ha, nella piu' recente produzione normativa, delegato al Governo, in questa come in altre materie.

    Il testo dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, nel testo introdotto nel 2001, demanda ad un futuro regolamento la disciplina attuativa: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo", recita l'art. 86, comma 4.

    E' sorta questione se, nelle more dell'emanazione di tale regolamento, che ancora non e' stato varato, fosse o meno applicabile il regolamento esistente (d.m. 7 settembre 1998 n. 503), emanato in attuazione della disciplina precedente che, come visto, attribuiva all'amministrazione finanziaria, e non direttamente al concessionario, il potere di disporre il fermo.

    La questione aveva avuto contrastanti interpretazioni in giurisprudenza, ma la tesi prevalente era stata quella dell'inapplicabilita' della nuova disciplina, non essendo ad essa adattabile il regolamento esistente.

    L'amministrazione finanziaria che, con circolari dell'Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabile il regolamento del 1998 anche nel vigore della nuova disciplina (circolare 24 novembre 1999 n. 221 e risoluzione l° marzo 2002 n. 64), si era adeguata interlocutoriamente al prevalente orientamento giurisprudenziale e, con risoluzione 22 luglio 2004 n. 92, aveva invitato i concessionari della riscossione ad astenersi temporaneamente dal disporre fermi.

    Infine, e' intervenuto l'art. 3, comma 41, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, che detta una norma di interpretazione autentica dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, e stabilisce che le disposizioni del citato art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore, nel rispetto delle disposizioni relative al d.m. 7 settembre 1998 n. 503 del Ministro delle finanze.

    L'Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione 9 gennaio 2006 n. 2/E, con cui viene revocata la precedente risoluzione n. 92/2004, e si consente ai concessionari della riscossione di procedere in via...

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