Ordinanza emessa il 16 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 gennaio 2007) dalla Corte di assise di appello di Salerno nel procedimento penale a carico di Salsano Pietro Processo penale - Appello - Novella al codice di procedura penale preclusiva dell'appello del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento - Applicazi...

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento in epigrafe indicato a carico di: Salsano Pietro, nato a Cava dei Tirreni il 12 gennaio 1964, assistito in stato di liberta' dagli avv. Vincenzo Maria Siniscalchi e Gaspare Dalia; a seguito di appello del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Premesso che con sentenza del 17 giugno 2005 il Salsano veniva assolto dai reati di omicidio volontario ed altro commessi ai danni di Avagliano Alfonso per non avere commesso il fatto;

che avverso la sentenza proponeva appello il procuratore della Repubblica;

che con ordinanza del 30 e 31 gennaio 2006 la Corte di assise di appello disponeva, in parziale rinnovazione del dibattimento, di procedersi a perizia d'ufficio al fine di accertare se appartenesse o meno anche all'imputato in esame il capello repertato in atti sul cappello sequestrato, che all'udienza odierna il p.g. ha depositato una memoria con la quale ha chiesto a questa Corte di voler sollevare la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 e 606 c.p.p. come modificati dagli artt. 1 ed 8 della legge 20 febbraio 2006 perche' in contrasto con gli articoli 2, 3, 111 e 112 della Costituzione.

I difensori dell'imputato hanno chiesto l'immediata declaratoria di inammissibilita' dell'appello mentre la parte civile nulla ha osservato in proposito.

Premette la Corte che nella fattispecie non trova alcuna applicazione l'art. 593, secondo comma, come novellato dalla c.d. legge Pecorella bis, in quanto mentre la suddetta norma contempla il caso di prova nuova nel caso in esame, invece, la prova disposta in appello non puo' qualificarsi come nuova in quanto, non essendovi certezza di un atteggiamento di rifiuto del Salsano a tale accertamento in primo grado, lo stesso era immediatamente eseguibile anche in tale grado del giudizio, sicche' si verte in tema di art. 603 primo e terzo comma e non secondo comma, con l'ulteriore conseguenza, come gia' sostenuto, dell'inapplicabilita' dell'art. 593 che richiama solo tale comma secondo e non anche il primo ed il terzo. A prescindere, peraltro, dal fatto che l'appellante pubblico ministero non aveva fatto oggetto dell'impugnazione tale richiesta istruttoria.

La questione va, pertanto, esaminata sotto il diverso e piu' generale aspetto dell' ammissibilita' dell'appello a prescindere dalla problematica della prova nuova.

Al riguardo questa Corte, sotto il profilo della rilevanza della questione osserva che l'art. 10, secondo comma, della legge prevede l'immediata dichiarazione di inammissibilita', con ordinanza non impugnabile, dell'appello contro una sentenza di proscioglimento proposto dall'imputato o dal pubblico ministero, con una esplicita deroga al principio tempus regit actum, che normalmente regola la successione delle norme processuali.

L'inesistenza di eccezioni alla dichiarazione di inammissibilita' e di qualsiasi valutazione da parte del giudice, diversa dalla mera constatazione che e' stato proposto un appello dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento (per cui si prevede anche la non impugnabilita' della relativa ordinanza) non consente di pervenire, con il mezzo della interpretazione, ad altra soluzione.

Ne consegue che la questione di legittimita' costituzionale del nuovo testo dell'art. 593 c.p.p. e dell'art. 10 della legge n. 46 del 2006 proposta dal p.g. e' rilevante perche' solo la dichiarazione di incostituzionalita' delle citate norme consentirebbe a questa Corte di appello di esaminare i motivi di appello proposti dal p.m. appellante.

Ex adverso deve considerarsi irrilevante la sollevata questione di incostituzionalita' del nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., trattandosi di norma non immediatamente applicabile da...

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