Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Provincia di Bolzano - Personale di ruolo delle Aziende sanitarie locali della Provincia di Bolzano - Disciplina dell'attivita' libero-professionale extramuraria - Eccepita inammissibilita' della questione per difetto di incidentalita' - Reiezione. - Legge della Provi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'articolo 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), promosso con ordinanza del 5 ottobre 2005 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Acuti Roberto ed altri e la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 577 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano, delle Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone e di Tagnin Mario ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Uditi gli avvocati Paolo Rosa e Federico Sorrentino per Tagnin Mario ed altri, Roland Riz e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano, Enrico Bertorelle per l'Azienda Sanitaria di Bolzano e Giampaolo Parodi per le Aziende sanitarie di Bolzano, Brunico, Merano e Bressanone.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 5 ottobre 2005, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Bolzano ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale in relazione all' art. 14, comma 1, lettera i), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 agosto 1995, n. 16 (Riforma dell'ordinamento del personale della provincia), introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 (Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate), per contrasto con gli artt. 9, numero 10), 5 e 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige").

    Il rimettente premette che, con ricorso depositato nel giugno 2004, 450 dirigenti sanitari dipendenti delle aziende sanitarie di Bolzano, Bressanone, Brunico, e Merano, hanno chiesto: a) l'accertamento di una serie di loro diritti relativi al mancato adeguamento della legislazione provinciale alla normativa nazionale in tema di modalita' di esercizio della loro professione (diritto di optare per l'esercizio della libera professione intra moenia o extra moenia; corresponsione dell'indennita' di esclusivita', a far tempo dal 1° gennaio 2000; accertamento del proprio diritto all'esercizio della libera professione intra moenia nel rispetto della normativa nazionale e disapplicazione di parte dell'art. 52 del Contratto collettivo provinciale di lavoro); b) la condanna delle aziende datrici di lavoro, in solido con la Provincia autonoma di Bolzano, al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell'esercizio di attivita' libero professionale intra moenia dal 1° gennaio 2000.

    Preliminarmente, il Tribunale, a fronte dell'eccezione sollevata dai convenuti, afferma che "sembra sussistere" l'interesse ad agire dei ricorrenti, "quanto meno per i trentuno" che hanno depositato, in corso di causa, dichiarazione di esercizio del diritto di opzione per il rapporto.

    Nel merito, il rimettente ricorda che l'art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), ha soppresso il principio della irreversibilita' del rapporto di lavoro esclusivo previsto per i dirigenti sanitari dalla precedente disciplina, riconoscendo loro la facolta' di optare, con richiesta da presentare entro il 30 novembre di ogni anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione di queste disposizioni di legge sarebbe impedita dalla norma impugnata, secondo la quale "per il personale del ruolo sanitario e' esclusa ogni forma di esercizio di attivita' libero-professionale extramuraria". Tale disposizione negherebbe non solo il diritto di opzione per l'attivita' libero-professionale extramuraria, ma anche, implicitamente, il diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo, quale previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), nonche' il compenso per la mancata opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo nel regime introdotto dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004.

    Secondo il Tribunale, la Provincia di Bolzano non avrebbe adeguato la propria legislazione ai principi ed alle norme poste dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999 e dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento), il quale fissa a tale fine il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legislazione statale nella Gazzetta Ufficiale. Conseguentemente, la legislazione provinciale non adeguata sarebbe "suscettibile di essere caducata per sopravvenuta illegittimita' costituzionale anche a seguito di incidente di costituzionalita", secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 63 del 2000.

    Le sollevate questioni di legittimita' costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande di accertamento proposte dai ricorrenti, dal momento che la disposizione precluderebbe loro sia l'accertamento del diritto di optare per l'esercizio della professione extramuraria, sia l'accertamento del diritto, per coloro che siano assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, alla corresponsione, anche per il passato, del trattamento economico aggiuntivo previsto dal d.lgs. n. 229 del 1999. Le questioni sarebbero rilevanti anche in relazione alle domande di accertamento del diritto all'esercizio della libera professione intra moenia e di accertamento della nullita' delle disposizioni del contratto collettivo provinciale in contrasto con la disciplina statale.

    Il Tribunale ritiene le questioni non manifestamente infondate "sotto il profilo della violazione dei principi desumibili dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali" quali dovrebbero considerarsi, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), gli artt. 15 e seguenti del medesimo decreto. Le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche sotto il profilo della violazione dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, inerendo la disposizione in questione alla materia "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera" di cui all'art. 9, numero 10, dello statuto speciale (quest'ultima competenza sarebbe stata condivisa anche da questa Corte nella sentenza n. 373 del 1995, nonche' nella sentenza n. 63 del 2000).

    Il Tribunale, inoltre, sostiene che, anche dopo l'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), alla Provincia di Bolzano continuerebbero ad applicarsi le norme statutarie, non prevedendo l'art. 117 Cost. forme di autonomia piu' ampie.

    In conclusione, ad avviso del giudice rimettente, l'art. 14 della legge prov. n. 16 del 1995, escludendo espressamente ogni forma di attivita' libero-professionale extramuraria e omettendo di prevedere il diritto all'attribuzione di un compenso per l'esclusivita' del rapporto di lavoro e di regolamentare specificamente l'attivita' libero-professionale nell'ambito di tale rapporto, contrasterebbe con il principio del diritto di opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo stabilito, in favore dei dirigenti sanitari, dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004; con il principio del diritto al trattamento economico aggiuntivo per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo affermato dall'art. 15-quater del d.lgs. n. 502 del 1992; con il principio del diritto all'indennita' di esclusivita' ribadito dall'art. 2-septies del decreto-legge n. 81 del 2004; infine, con "i principi relativi alle tipologie dell'attivita' professionale e all'equilibrio tra quest'ultima e l'attivita' istituzionale" desumibili dall'art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.

  2. - E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilita' delle questioni sollevate per l'irrilevanza delle medesime nel giudizio a quo, difettando l'interesse ad agire dei ricorrenti; costoro, infatti, non avendo mai presentato alcuna opzione per l'esercizio della libera professione extra moenia, avrebbero agito in giudizio solo per ottenere il riconoscimento astratto del diritto di opzione e dunque la loro azione sarebbe volta solo a contestare, in via principale, la disposizione legislativa provinciale.

    Anche la questione concernente il riconoscimento dell'indennita' sarebbe inammissibile, dal momento che la disposizione censurata sarebbe del tutto estranea al trattamento economico del personale, la cui disciplina sarebbe rimessa alla...

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