Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 febbraio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per la limitazione del traffico veicolare finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera - Previsione di apposito att...
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;
Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale pro-tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 della legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2007.
Sul B.U.R. Lombardia 13 dicembre 2006, n. 50, e' stata pubblicata la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".
Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 13, commi 1, 2 e 3, 22 e 27 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. per i seguenti
M o t i v i
L'art. 13 ("Misure per la limitazione del traffico veicolare") cosi' dispone nei primi tre commi:
-
- La regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera.
-
- La giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalita' di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:
-
stato della qualita' dell'aria e delle condizioni meteorologiche;
-
graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, cosi' come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
-
-
- Le limitazioni alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli si applicano all'intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.
L'art. 22 ("Traffico veicolare") cosi' dispone:
-
- Fermo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 13, sono disposte le seguenti misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli:
-
dal 1° luglio 2007 sono limitati la circolazione e l'utilizzo di:
1) veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t), non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991 (direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA