Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Societa' - Controversie in materia di diritto societario - Possibilita' del giudizio abbreviato in caso di domanda cautelare precedente all'emissione del decreto di fissazione di udienza - Previsione da parte del legislatore delegato - Denunciato eccesso di delega, per superamento dei p...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:, Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento civile vertente tra A. M. G. e il Centro di Sanita' s.r.l., con ordinanza del 23 giugno 2004, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio di impugnazione, previa sospensione in via cautelare, di due delibere assembleari di una societa' a responsabilita' limitata proposto da alcuni soci di minoranza, il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 23 giugno 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

    Espone il Tribunale che il giudice designato per la trattazione dell'istanza cautelare di sospensione, dopo aver sentito in contraddittorio l'amministratore unico ed i componenti del collegio sindacale, ha respinto l'istanza medesima, ritenendo operativa la clausola compromissoria prevista dal nuovo statuto della societa', secondo la quale e' attribuito agli arbitri anche il potere di decidere sull'impugnazione delle delibere assembleari e, di conseguenza, di esercitare il relativo potere cautelare di sospensione. Il giudice ha quindi invitato le parti a precisare le conclusioni, rimettendo la causa al collegio affinche' fosse decisa con il rito abbreviato.

    Il Tribunale remittente, in sede collegiale, dichiara di condividere la valutazione del giudice designato circa l'effettiva possibilita' di decidere la controversia col rito abbreviato, poiche' l'istanza di sospensione delle delibere assembleari e' stata presentata dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima dell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003; cio' sia per l'esistenza della menzionata clausola compromissoria, sia per la natura documentale della causa che non necessita di altra attivita' istruttoria.

    Per dare conto della rilevanza della questione, il giudice a quo precisa, inoltre, che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della societa' convenuta, deve ritenersi pienamente valida, in quanto l'art. 35 del d.lgs. n. 5 del 2003 toglie ogni dubbio circa l'effettiva possibilita' di affidare al giudizio arbitrale anche le controversie relative all'invalidita' delle delibere assembleari; gli stessi attori, d'altra parte, successivamente alla notifica dell'atto di citazione e della menzionata istanza di sospensione, hanno provveduto a notificare atto di accesso agli arbitri, con richiesta di nomina degli stessi e formulazione dei relativi quesiti. Da tanto consegue, secondo il remittente, che la causa e' matura per la decisione e che puo' essere decisa, appunto, col rito previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003.

    Cio' posto, il Tribunale di Tivoli osserva che la questione di legittimita' costituzionale appare non manifestamente infondata, in quanto il nuovo istituto del giudizio abbreviato di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 5 del 2003 non puo' considerarsi compreso nella delega contenuta nell'art. 12, comma 2, lettera d), della legge 3 ottobre 2001, n. 366. Tale disposizione, infatti, prevede la creazione di un "giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato"; e questa...

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