Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2007 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007 - Norme in materia di fondazioni ed enti morali, Comitato regionale ...

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 28 gennaio 2007, ha approvato il disegno di legge n. 389, dal titolo "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007", pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 31 gennaio.

Il provvedimento legislativo contiene un organico sistema di norme volte a contenere e razionalizzare la spesa pubblica nei diversi settori di attivita' regionale, facendo ricorso anche a interventi strutturali che incidono nell'organizzazione amministrativa con specifico riguardo al contenimento degli oneri per il servizio sanitario regionale.

L'approvazione della legge e' stata preceduta da un intenso e laborioso dibattito parlamentare, nel corso del quale e' stato ulteriormente ampliato l'ambito di operativita' delle misure individuate in sede di commissioni legislative, secondo un disegno complessivamente coerente con gli indirizzi contenuti nei documenti economico-finanziari dello Stato.

Nel testo approvato, tuttavia, gli articoli 22, 23, 24, 28 e 47 appaiono, alcuni parzialmente altri integralmente, suscettibili di rilievi di incostituzionalita'.

In particolare, l'art. 22 testualmente recita "Nelle fondazioni ed enti morali costituiti ad iniziativa della Regione Siciliana o con apporto iniziale ad esclusivo carico della stessa, anche in deroga a quanto previsto nei rispettivi statuti e regolamenti, gli amministratori nei cui confronti sia venuta meno la qualifica di membro di diritto ed in cui favore non sia prevista la corresponsione di alcun compenso, possono, a semplice richiesta ed in occasione del rinnovo delle cariche sociali, essere confermati nella carica gia' ricoperta, mantenendo pieni diritti di voto e di partecipazione alle adunanze".

La suddetta norma appare in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione nonche' invasiva delle competenze in materia di diritto civile di esclusiva spettanza statale.

Infatti, se e' pur vero che la norma riguarda fondazioni ed enti morali costituiti su iniziativa, anche economica, della regione, questa non puo' ritenersi legittimata ad incidere sull'autonomia organizzativa e funzionale degli organi dei predetti enti, in deroga ai rispettivi statuti e regolamenti.

Ne' e' dato rinvenire alcuna plausibile motivazione atta a sorreggere il riconoscimento ad un ex amministratore della facolta' di permanere a semplice "richiesta" nella carica, pur senza percepire un compenso, con pieno diritto di voto e di partecipazione alle adunanze; facolta', che, nella previsione della norma in argomento, non e' correlata ne' al possesso di specifici requisiti culturali e professionali strettamente attinenti all'ambito di attivita' della fondazione o dell'ente, ne' tanto meno limitata nel tempo e nel numero rispetto alla composizione ordinaria degli organi di amministrazione.

L'assenza di tali limiti, nei fatti, rischia di compromettere non soltanto la funzionalita' ordinaria dell'organismo collegiale, che potrebbe essere reso ipertrofico da un numero indefinito di richiedenti, ma anche il processo di determinazione della volonta' dell'ente mediante l'alterazione del quorum strutturale e funzionale dei consigli di amministrazione.

A puro titolo di esempio, basti ricordare le fondazioni "Fulvio Frisone" e "Ignazio Buttitta" promosse e istituite con recenti leggi regionali (n. 3/2004 e n. 2/2005), i cui consigli di amministrazione sono di per se' gia' costituiti rispettivamente da sei e dodici membri di diritto, nonche' la "Fondazione Federico II", istituita con l.r. n...

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