Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Buffa Fernando ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblic...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Buffa Fernando, nato a Palermo l'8 luglio 1962 e Brovida Claudio, nato ad Alba il 9 dicembre 1951, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo - in composizione monocratica - del 1° dicembre 2003, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dalle imputazioni loro ascritte perche' il fatto non sussiste.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza di entrambi gli imputati in ordine ai reati di truffa aggravata e falso in certificazioni pubbliche, la condanna degli stessi alle pene di legge, nonche' dell'appello proposto dalla parte civile Giuffredo Rita con il quale e' stata richiesta in riforma della sentenza suddetta, la condanna degli imputati alle pene di legge ed al risarcimento dei danni;

Rilevato che all'udienza del 24 marzo 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.

Sentita la parte civile la quale ha rilevato, nel corso dell'udienza del 21 aprile 2006 ha sostenuto l'ammissibilita' dell'appello del p.m., avendo lo stesso - in sede di proposizione dell'impugnazione - richiesto, previa rinnovazione parziale del dibattimento, l'espletamento di perizia medicada effettuarsi anche sulla ulteriore documentazione presentata dalla parte civile nel corso del processo di primo grado;

Sentiti i difensori degli imputati che hanno controdedotto in forma orale alla medesima udienza, opponendosi tutti, comunque, alle eccezioni sollevate dal p.g. nel corso della precedente udienza e chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.m.

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Secondo le prospettazioni esposte dalla parte civile, nel caso in esame il p.m. manterrebbe integro il suo potere di appello, con conseguente ammissibilita' dello stesso, in relazione alla richiesta di riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale previo espletamento di perizia medica richiesto nei motivi.

In realta' rileva la Corte che la riapertura dell'istruzione che - in base alla nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. - mantiene inalterato il potere di appello del p.m. e' circoscritta alle ipotesi disciplinate dal comma 2 dell'art. 603 c.p.p.

In forza di tale disposizione, pero', in tanto la riapertura dell'istruzione e' possibile, in quanto si manifesti l'esigenza di un nuova prova sopravvenuta dopo il giudizio di primo grado ovvero non conoscibile a quell'epoca.

Conseguentemente nel caso in esame, trattandosi di prova in realta' gia' preesistente (tanto che la richiesta di perizia era stata formulata dalla parte civile nel corso del giudizio di primo...

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